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Tabelle Millesimali Provvisorie

Ripartizione delle spese condominiali?

Ci viene chiesto spesso: “cosa sono le Tabelle Millesimali provvisorie e qual è la loro validità”. Diciamo subito che non esistono Tabelle Millesimali provvisorie ma che possono capitare situazioni in cui occorre procedere provvisoriamente alla ripartizione delle spese condominiali in quanto mancano le Tabelle Millesimali vere e proprie.

Come occorre comportarsi quando mancano le Tabelle Millesimali?

La sentenza n. 1439 del 2014 della Corte di Cassazione stabilisce che se l’assemblea adotta, in assenza delle Tabelle Millesimali definitive (e non quindi delle Tabelle Millesimali Provvisorie), un criterio provvisorio con cui ripartire temporaneamente le spese (in attesa quindi che le tabelle millesimali vengano approvate), tale delibera può essere eventualmente annullata (entro il termine di 30 gg come previsto dall’art. 137 del c.c.) ma non può considerarsi nulla.

La delibera quindi può essere annullabile (entro 30 gg) e non nulla, in virtù del principio che l’assemblea, nel caso di mancanza delle Tabelle Millesimali approvate, non sta modificando i criteri di ripartizione delle spese ma ne sta appunto adottando uno provvisorio in attesa che venga ratificato quello definitivo e non quindi adottando delle Tabelle Millesimali definitive e approvate dall’assemblea di condominio.

Si possono utilizzare quelle di un edificio simile?

In mancanza di Tabelle Millesimali si possono utilizzare quelle di un edificio simile?
In virtù del principio appena espresso e in base alla sentenza n. 1439 della Suprema Corte, qualora un condominio viene a trovarsi sprovvisto di Tabelle Millesimali, l’assemblea può adottare provvisoriamente un criterio con cui partizionare le spese e ritenere questo un acconto in attesa che quelle definitive vengano approvate, quindi se il criterio di utilizzare temporaneamente quelle di un edificio limitrofo simile è stato approvato dall’assemblea, tale delibera non è da considerarsi nulla ma eventualmente annullabile entro i 30 gg. Le quote pagate in questa fase saranno da considerarsi degli acconti in attesa del saldo che sarà quantificato in occasione dell’approvazione delle Tabelle Millesimali definitive e che l’assemblea dovrà approvare.

Quorum assembleare approvazione delle Tabelle Millesimali provvisorie?

Per l’approvazione provvisoria delle Tabelle Millesimali non è necessaria la delibera all’unanimità ma è sufficiente quella a maggioranza.
In mancanza di Tabelle Millesimali definitive a titolo di acconto e salvo conguaglio, l’assemblea può stabilire quindi dei criteri provvisori con cui ripartire le spese senza il consenso di tutti i condomini ma a maggioranza.

Quali sono le sentenze che si sono espresse sulle Tabelle Millesimali provvisorie?

La sentenza del Tribunale di Roma n. 13834 del 22 giugno 2009 in virtù delle sentenze di Cassazione n. 8505 del 2005 e della n. 24670 del 2006 stabilisce che in assenza di Tabelle Millesimali definitive e approvate, l’assemblea può deliberare (a maggioranza) una suddivisione provvisoria delle spese condominiali come acconto (e salvo conguaglio) al fine di poter gestire la contabilità del condominio pur in assenza delle Tabelle Millesimali definitive attraverso un acconto che per ogni condomino riveste una quota versata provvisoriamente.

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