I distributori di carburanti di benzina e gasolio rientrano tra le attività soggette alla prevenzione e sicurezza antincendio e quindi soggette alla presentazione della SCIA Antincendio distributori di benzina e gasolio. La normativa di riferimento distingue i casi di distributori di benzina e gasolio; Analizziamo ora la normativa antincendio di riferimento e cosa fare per presentare la SCIA Antincendio distributori di benzina e gasolio.
Normativa per la presentazione della SCIA Antincendio distributori di benzina e gasolio
La norma antincendio di riferimento per la presentazione della SCIA distributori di benzina e gasolio è:
- Regio Decreto 31 Luglio 1934 “Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego e la vendita di oli minerali”
- Circolare Ministeriale n° 10 del 10 febbraio 1969 “Distributori stradali di carburanti”(norma di riferimento)
- DM 280 del 17 giugno 1987 “Modificazioni al DM del 31 luglio 1934“
- Circolare Ministeriale. n° 17 dell’ 11 ottobre 1988 “Modifica della C.M.I. n°10/69 Distributori stradali di carburanti”
- DMA n° 76 del 20 gennaio 1999 “Regolamento recante norme per l’installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori”
- DM del 29 Novembre 2002 “Requisiti tecnici per la costruzione, installazione ed esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione”
Qui puoi trovare maggiori informazioni sulla SCIA Antincendio GPL.
Categorie dei distributori per cui è prevista la SCIA Antincendio distributori di benzina e gasolio
I distributori di carburante (benzine e gasolio) si dividono in due categorie
- distributori stradali di carburante ad uso pubblico
- distributori di carburante ad uso privato
In entrambi i casi devono ottenere l’Autorizzazione Comunale, ai sensi del D. Lgs n° 32 dell’ 11 febbraio 1998, prima di iniziare l’attività e quindi contestualmente alla presentazione della “SCIA Antincendio distributori di benzina e gasolio”.
Tale “Autorizzazione” è subordinata al collaudo dell’impianto da parte di una apposita Commissione Provinciale; il collaudo è previsto anche per i distributori di metano e GPL secondo all’artt. 20 del DL n° 32 dell’ 11 febbraio 1998.
La Commissione Provinciale di collaudo è composta dal:
- Responsabile del settore economico/autorizzativo del Comune di appartenenza
- Responsabile del settore tecnico del Comune di appartenenza
- Ingegnere capo dell’Ufficio tecnico di finanza (UTIF) competente per territorio
- Comandante Provinciale VV.F.
- Rappresentante dell’ASL di competenza
Elenco delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011
Le attività soggette alla prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011 e per cui è prevista la presentazione della SCIA Antincendio distributori di benzina e gasolio prima dell’inizio lavori sono:
- Attività 13.1.A: Contenitori e distributori di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C, di capacità geometrica fino a 9 mc; privato fisso o rimovibile; pubblico fisso o rimovibile.
- Attività 13.2.B: Distributori fissi carburanti liquidi (combustibili) per autotrazione, di tipo commerciale o privato
- Attività 13.3.C: Distributori fissi carburanti liquidi infiammabili e combustibili per autotrazione, di tipo commerciale o privato
- Attività 13.4.C: Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi).
Norma tecnica Antincendio e requisiti per la SCIA Antincendio distributori benzina e gasolio
Vediamo di seguito le varie prescrizioni previste dalla normativa antincendio che regola i distributori di carburante e come va presentata la “SCIA Antincendio distributori di benzina e gasolio”:
- Rispetto delle distanze di sicurezza degli elementi pericolosi (serbatoi, colonnine di erogazione, depositi di oli, locali ristori ecc…). Le prescrizioni principali ad oggi da rispettare sono principalmente quelle contenute nel Regio Decreto 31 luglio 1934 e la Circolare Ministeriale. n°10 del 1969.
- Idoneità dei serbatoi per il contenimento dei liquidi infiammabili Cat. A – C
- I serbatoi dei distributori di benzina e gasolio devono rispettare i requisiti previsti dal D.M. del 29 Novembre 2002: Requisiti di progettazione, costruzione l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione. Ovvero:
- spessore dell’acciaio (minimo 5 mm)
- verniciatura anticorrosiva
- messa a terra
- sistema di controllo della tenuta dei serbatoi
- devono essere costruiti:
- con doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell’intercapedine
- a parete singola (metallica o non) all’interno di cassa di contenimento in calcestruzzo, internamente impermeabile, e con monitoraggio in continuo delle perdite
- I serbatoi dei distributori di benzina e gasolio devono rispettare i requisiti previsti dal D.M. del 29 Novembre 2002: Requisiti di progettazione, costruzione l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione. Ovvero:
- Conformità dell’impianto idraulico di erogazione:
- dispositivo di sovrappieno
- incamiciatura delle tubazioni interrate in
- pressione, o equivalente sistema, che garantisca il recupero di eventuali perdite
- capacità massima dei serbatoi: 50 mc
- obbligo di verifica annuale di funzionamento dei dispositivi che assicurano il contenimento ed il rilevamento delle perdite
- Conformità dell’impianto elettrico
Serbatoi e distributori mobili per carburanti liquidi di cat. C per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri aventi capacità geometrica non superiore a 9000 litri
Tali serbatoi di carburante, anche se di uso privato, rientrano tra le attività soggette alla prevenzione incendi. La normativa di riferimento è il D.M. 19 marzo 1990 la quale prevede che tali serbatoi utilizzati per il rifornimento di macchine ed automezzi operanti all’interno di aziende agricole, di cave per l’estrazione di minerale e di cantieri stradali, ferroviari ed edili sono soggetti al controllo dei Comandi provinciali ai fini del rilascio del CPI.
Lettera circolare Ministero dell’Interno 9 marzo 1998: “Contenitori-distributori mobili per carburanti liquidi di categoria C di tipo approvato ai sensi del D.M. 19 marzo 1990″ chiarisce che l’installazione di depositi e serbatoi per carburanti liquidi può essere consentita anche presso altre attività produttive esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada.
Per tale tipologia di impiego i predetti contenitori-distributori mobili, ancorché provvisti di dispositivo per l’erogazione e fatta salva la loro rispondenza a quanto prescritto dal D.M. 19 marzo 1990, sono da considerarsi come semplici depositi di carburanti e come tali soggetti alle visite e ai controlli di prevenzione incendi.
SCIA Antincendio distributori di benzina e gasolio
L’installazione di questa tipologia di distributori deve essere fatta sotto la responsabilità del titolare dell’attività secondo le indicazioni tecniche riportate nel D.M. 19 marzo 1990 che prevede:
- capacità geometrica max 9000 litri
- contenitore distributore di tipo approvato dal Ministero dell’ Interno
- bacino di contenimento di capacità geometrica non inferiore alla metà del contenitore
- tettoia di protezione dagli agenti atmosferici in materiale incombustibile
- impianto di messa a terra
- area di almeno 3 m completamente sgombra e priva di vegetazione
- impianti e apparecchiature elettriche realizzate in conformità alla Legge n. 186 del 1 marzo 1968
- installazione di almeno 3 estintori portatili di capacità estinguente 39A-144B-C idonei anche all’utilizzo su apparecchi elettrici in tensione
Il titolare dell’attività che presenta la SCIA Antincendio distributori di benzina e gasolio è tenuto quindi a rispettare tali prescrizioni.
Depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 mc per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto
Tali depositi sono soggetti a prevenzione incendi e normati dal Decreto Ministero dell’Interno 12 settembre 2003
Il decreto disciplina infatti, ai fini della prevenzione incendi, l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione, ad uso privato, di capacità geometrica complessiva non superiore a 9 mc; in contenitori distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi distributori destinati all’attività di autotrasporto.
Le disposizioni del decreto non si applicano agli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, ad uso pubblico e privato, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.
I depositi disciplinati dal decreto sono installati e gestiti in modo da garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi:
- minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e o locali contigui all’impianto;
- consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
Capacità del deposito
La capacità complessiva massima del deposito è fissata in 9 mc e può essere ottenuta con uno o più contenitori-distributori rimovibili, che possono essere messi in opera se muniti di:
- dichiarazione di conformità al prototipo approvato;
- manuale di installazione, uso e manutenzione;
- targa di identificazione, punzonata in posizione visibile, riportante:
- il nome e l’indirizzo del costruttore;
- l’anno di costruzione ed il numero di matricola;
- la capacità geometrica, lo spessore ed il materiale del contenitore;
- la pressione di collaudo del contenitore;
- gli estremi dell’atto di approvazione.
Installazione dei serbatoi
I contenitori-distributori devono essere installati esclusivamente su aree a cielo libero. È vietata l’installazione in rampe carrabili, su terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi. Le piazzole di posa dei contenitori-distributori devono risultare in piano e rialzate di almeno 15 cm rispetto al livello del terreno circostante. I contenitori-distributori devono essere provvisti di bacino di contenimento, di capacita non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitore-distributore stesso, e di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile
I contenitori-distributori, ed il relativo bacino di contenimento, se di tipo prefabbricato, devono essere saldamente ancorati al terreno per evitare spostamenti durante il riempimento e l’esercizio e per resistere ad eventuali spinte idrostatiche. Lo sfiato del tubo di equilibrio deve essere posizionato all’altezza di m 2,40 dal piano di calpestio e deve essere dotato di apposito dispositivo tagliafiamma. Il grado di riempimento dei contenitori-distributori deve essere non maggiore del 90% della capacita geometrica degli stessi; a tal fine deve essere previsto un apposito dispositivo limitatore di carico.
Distanze minime
Rispetto al perimetro dei contenitori-distributori rimovibili (con esclusione del bacino di contenimento) devono essere osservate le distanze minime di sicurezza previste dal decreto.
I contenitori-distributori devono essere contornati da un’area, avente ampiezza non minore di 3 m, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio.
In prossimità dei contenitori-distributori non devono essere depositati materiali di alcun genere.
Appositi cartelli fissi ben visibili devono segnalare il divieto di avvicinamento al deposito da parte di estranei e quello di fumare ed usare fiamme libere. La segnaletica di sicurezza deve rispettare le prescrizioni del D.Lgs. n° 81.
Apposito cartello fisso deve indicare le norme di comportamento e i recapiti telefonici dei Vigili del fuoco e del tecnico della ditta distributrice del carburante da contattare in caso di emergenza
Estintori
In prossimità del contenitore-distributore, devono essere tenuti almeno due estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e capacita estinguente non inferiore a 21A-89BC e un estintore carrellato avente carica nominale non minore di 30 kg e capacita estinguente non inferiore a B3.
Per i divieti e le limitazioni da osservare sia nella fase di riempimento del contenitore-distributore che nelle operazioni di erogazione del carburante, si rimanda a quanto previsto dal decreto ministeriale 31 luglio 1934 e successive modifiche ed integrazioni.
Di cosa si occupa il nostro studio professionale?
Lo studio tecnico Cert-Energy si occupa della gestione di pratiche e progettazione antincendio. Ci occupiamo di richieste di Parere di Conformità Vigili del Fuoco e del CPI (ex Certificato di Prevenzione Incendi).
Nello specifico ci occupiamo di:
– preparare e presentare la domanda di esame di progettazione antincendio presso il Comando Provinciale dei VV.F
– redigere la relazione tecnica, l’asseverazione antincendio, CERT-REI e la modulistica SCIA Antincendio secondo la normativa prevenzione incendi
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Milano Vigili del Fuoco
– servizio di RSPP esterno, documento valutazione rischi e valutazione rischio di incendio
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Alberghi
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Scuole
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Uffici
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Autorimessa
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Autofficina
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Impianto Fotovoltaico
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio GPL
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Centrale Termica
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Condominio
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Gruppo Elettrogeno
– Certificato Idoneità Statica e Classificazione Sismica degli Edifici