Il DM 246 del 16 maggio 1987 e il DM del 15 maggio 2005, individuano le norme di sicurezza antincendio per la progettazione, costruzione ed esercizio di edifici civili uso residenziale; nonché le regole base per la presentazione di una SCIA Antincendio Condominio. La norma tecnica di prevenzione incendi si applica a tutti i condomini con altezza antincendio superiore a 12 m.
Il DPR 151 del 2011 individua al numero 77 delle attività soggette alla prevenzione incendi ad uso Edifici Civili:
Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m
e li classifica in base all’altezza antincendio (espressa in mt). Nello specifico individua le tre categorie, in base all’altezza antincendio degli edifici residenziali, ovvero:
- SCIA categoria A: edifici civili fino a 32 mt
- SCIA categoria B: edifici civili oltre i 32 mt e fino a 54 mt
- SCIA categoria C: edifici civili oltre i 54 mt
Quando si applicano le norme antincendio per gli edifici civili
Le norme tecniche di prevenzione incendi contenute nel DM 246 del 16 maggio 1987, si applicano agli edifici con altezza antincendio superiore a 12 m, di nuova costruzione; si applica inoltre agli edifici esistenti in caso di ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali.
La SCIA Antincendio Condominio secondo il DPR 151 del 2011
Il DPR 151 del 2011 individua al numero 7t delle attività soggette alla prevenzione incendi ad uso civile. Vediamo quali sono gli adempimenti da svolgere per la presentazione della SCIA Antincendio Condominio:
SCIA Antincendio Condominio categoria A: edifici civili fino a 32 mt
Le attività di categoria A sono quelle attività soggette a prevenzione incendi e a cui il normatore ha assegnato un “rischio basso”. Gli adempimenti da svolgere a cura della proprietà (solitamente l’amministratore) e dal professionista antincendio sono:
- redazione del progetto antincendio alla normativa di prevenzione incendi (professionista abilitato dal Ministero degli Interni) da presentare contestualmente alla SCIA Antincendio per Civili Abitazioni e non preventivamente all’inizio lavori;
- eventuale adeguamento dell’edificio a quanto previsto nel progetto antincendio;
- verifiche e acquisizione della documentazione di progetto (architettonica, strutturale e impiantistica) e relative certificazioni e conformità di impianti circa la regolarità dell’edificio;
- presentazione della SCIA Antincendio Condominio con i relativi allegati:
- progetto antincendio
- relazione tecnica antincendio
- asseverazioni e certificazioni REI delle strutture (porte, murature, copertura…)
- dichiarazione conformità impianti
SCIA Antincendio Condominio categoria B e C: edifici civili oltre i 32 mt e i 54 mt
Le attività di categoria B sono quelle attività soggette a prevenzione incendi e a cui il normatore ha assegnato rispettivamente un “rischio medio” (attività di categoria B) e un “rischio alto” (attività di categoria C) . Gli adempimenti da svolgere a cura della proprietà (solitamente l’amministratore) e dal professionista antincendio sono:
- redazione del progetto antincendio alla normativa di prevenzione incendi (professionista abilitato dal Ministero degli Interni); da presentare preventivamente alla SCIA Antincendio per Civili Abitazioni e prima quindi all’inizio lavori;
- eventuale adeguamento dell’edificio a quanto previsto nel progetto antincendio;
- verifiche e acquisizione della documentazione di progetto (architettonica, strutturale e impiantistica) e relative certificazioni e conformità di impianti circa la regolarità dell’edificio;
- presentazione della SCIA Antincendio Condominio con i relativi allegati:
- progetto antincendio
- relazione tecnica antincendio
- asseverazioni e certificazioni REI delle strutture (porte, murature, copertura…)
- dichiarazione conformità impianti
SCIA Antincendio Condominio categoria A, B e C: differenze
Nella presentazione della SCIA Antincendio Condominio per le diverse categoria, la prassi e la documentazione da produrre è abbastanza simile. La differenza principale è nella presentazione del progetto antincendio preliminare (per le attività B e C) e a cui occorre attendere l’approvazione da parte del Comando dei Vigili del Fuoco, prima di dare inizio ai lavori. Nel caso delle attività A e B inoltre, il sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco non è sempre obbligatorio; cosa che avviene invece sempre per le attività di categoria C.
Infine il CPI viene rilasciato solo per le attività di categoria C; per le attività di categoria A e B invece viene rilasciato, su richiesta, un verbale di visita tecnica.
Le scale per le attività soggette a SCIA Antincendio Condominio
Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala sono:
- REI 60 per edifici fino 32 mt
- REI 90 per edifici da 32 mt a 80 mt
- REI 120 per edifici oltre gli 80 mt
Negli edifici di tipo ”a“, di tipo ”b“, di tipo ”c“, la larghezza minima delle scale deve essere di 1.05 m, negli edifici di tipo ”d“ e di tipo ”e“ la larghezza minima delle scale deve essere di 1.20 m.(14)
Le rampe devono preferibilmente essere rettilinee; sono ammesse rampe non rettilinee a con-dizione che vi siano pianerottoli di riposo e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm misura-ta a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.
Il vano scala deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 m2. Nel vano di areazione è consentita l’installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici.
Accesso agli edifici civili soggetti a SCIA Antincendio
Gli accessi all’area, da parte dei mezzi di soccorso dei Vigile del Fuoco, ove sorgono gli edifici soggetti a prevenzione incendi, devono avere i seguenti requisiti minimi:
- larghezza: 3,50 m;
- altezza libera: 4,00 m;
- raggio di volta: 13,00 m;
- pendenza: non superiore al 10%;
- resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull’asse anteriore e 12 sull’asse posteriore; passo 4,00 m).
Per gli edifici fino a 32 mt l’accostamento delle auto-scale dei vv.f, deve essere garantita secondo gli schemi previsti dal decreto. Qualora tale requisito non sia soddisfatto gli edifici fino a 24 mt devono essere dotati almeno di scale protette; mentre gli edifici da 24 mt a 32 mr, devono essere dotati almeno di scale a prova di fumo interne, secondo quando indicato nel decreto.
Vano corsa edifici civili soggetti a SCIA Antincendio Condominio
Il vano corsa dell’ascensore deve avere le stesse caratteristiche REI del vano scala; sono ammesse le seguenti aperture:
- accessi alle porte di piano;
- aperture permanenti consentite dalle specifiche normative fra il vano corsa e il locale macchine;
- portelli d’ispezione e di soccorso con le stesse caratteristiche REI del vano corsa;
- aperture di aerazione e di scarico dei prodotti di combustione di superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore al 3% dell’area della sezione orizzontale del vano stesso; non inferiore a 0,20 mq. Tale aerazione può essere ottenuta anche tramite camini, se realizzati con elementi REI equivalente a quelli del vano corsa. Nel vano corsa non possono essere poste in opera canne fumarie, condutture o tubazioni che non appartengono all’impianto ascensore.
Quando il numero degli ascensori è superiore a due, essi devono essere disposti in almeno due vani corsa distinti.
Il filtro a prova di fumo per vano scale e vano corsa dell’ascensore può essere comune.
Locale macchine
Il locale macchine deve essere separato dagli altri ambienti dell’edificio con strutture REI equivalente a quella del vano corsa.
L’accesso al locale macchine deve avere le stesse caratteristiche del vano corsa; qualora il locale macchine sia ubicato su terrazzo, l’accesso può avvenire anche attraverso vano munito di porta metallica.
Il locale macchine deve avere superficie netta di aerazione permanente non inferiore al 3% della superficie del pavimento, con un minimo di 0,05 mq., realizzata con finestre e/o camini aventi sezione non inferiore a quella sopra precisata e sfociante all’aperto ad un’altezza almeno pari a quella dell’apertura di aerazione del vano corsa.
SCIA Antincendio Condominio, Autorimessa e Centrali Termiche
Con il DPR 151 del 2011 nulla è cambiato da un punto di vista del rinnovo delle SCIA antincendio relative alle attività civili. Il periodo di validità delle SCIA antincendio varia secondo il seguente criterio:
- per la SCIA Antincendio Centrale Termica (attività 74 del D.P.R 151/2011) la validità passa da 3 a 5 anni;
- per la SCIA Antincendio Autorimessa (attività 75 del D.P.R. 151/2011) la validità passa da 3 a 5 anni;
- per la SCIA Antincendio degli edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendio maggiore di 24 m (attività 77 del DPR 151/2011) la validità passa da 6 a 10 anni.
Da tener presente che queste 3 attività sono distinte e vanno trattate distintamente nelle rispettive norme tecniche di prevenzione incendi.
Di cosa si occupa il nostro studio professionale?
Lo studio tecnico Cert-Energy si occupa della gestione di pratiche e progettazione antincendio. Ci occupiamo di richieste di Parere di Conformità Vigili del Fuoco e del CPI (ex Certificato di Prevenzione Incendi).
Nello specifico ci occupiamo di:
– preparare e presentare la domanda di esame di progettazione antincendio presso il Comando Provinciale dei VV.F
– redigere la relazione tecnica, l’asseverazione antincendio, CERT-REI e la modulistica SCIA Antincendio secondo la normativa prevenzione incendi
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Milano Vigili del Fuoco
– servizio di RSPP esterno, documento valutazione rischi e valutazione rischio di incendio
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Alberghi
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Scuole
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Uffici
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Autorimessa
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Autofficina
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Impianto Fotovoltaico
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio GPL
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Centrale Termica
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Condominio
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Gruppo Elettrogeno
– Certificato Idoneità Statica e Classificazione Sismica degli Edifici