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antincendio alberghi milano

SCIA Antincendio Alberghi

Sono state rilasciate da poco le nuove norme tecniche per la presentazione della SCIA Antincendio Alberghi.

La sicurezza alberghi, tornata alla ribalta dopo la triste sventura di Rigopiano, è uno degli aspetti fondamentali da considerare quando si sceglie un albergo. Questo sia se si tratta di una vacanza di piacere o un soggiorno di lavoro. Per questo motivo, diventa importante per le strutture alberghiere offrire il massimo della sicurezza ai propri ospiti.
Di recente, a metà 2016, è stata rivista la normativa antincendio alberghi. Ma a storcere il naso sono state le associazioni degli albergatori che, di fatto, hanno “bocciato” il decreto.

Cerchiamo di capire come viene garantita la nostra sicurezza in tema prevenzione incendi dalla nuova normativa antincendio alberghi. Soprattutto cosa è cambiato rispetto alle regole tecniche antincendio precedenti e cosa cambia nella presentazione della SCIA Antincendio Alberghi.

Normativa antincendio alberghi

Le norme in materia di prevenzione incendi alberghi e che dettano le regole sulla presentazione della SCIA Antincendio Alberghi sono:

  • DM del 09 aprile 1994. Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere
  • DM del 06 ottobre 2003
  • DPR 151 del 2011. Gli alberghi rientrano nell’attività 66. Rientrano in questo ambito: alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici. Ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormi-tori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto. Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. Nello specifico abbiamo:
    • cat A: alberghi da 25 fino a 50 posti letto
    • cat B: alberghi da 50 fino a 100 posti letto (compresi campeggi e villaggi turistici)
    • cat C: alberghi con oltre 100 50 posti letto
  • DM del 03 marzo 2014 sui Rifugi Alpini
  • DM del 14 luglio 2015 entrato in vigore il 22 settembre 2016. Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50
  • DM del 09 agosto del 2016. Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 

Norme antincendio alberghi: cosa cambia rispetto al passato?

Rispetto al decreto antincendio in vigore in precedenza, (regola tecnica prevenzione incendi del ’94, aggiornata più volte nel tempo). Le nuove regole, destinate alle attività ricettive turistiche ed alberghiere con posti letto superiori a 25 ed inferiori a 50, introducono alcune novità importanti. Sia riguardo la rilevazione e segnalazione degli incendi che reti idranti e reazione al fuoco. In alcuni casi più restrittive, in altri casi più permissive.
Secondo alcuni, le prescrizioni della normativa alberghi sono più permissive rispetto al passato, ma l’AssHotel ha avuto il suo da ridire. Cerchiamo di capire dove sta la verità. Sicuramente possiamo dire che la nuova norma antincendio alberghi conferisce più ampio margine al professionista antincendio rispetto alla precedente.

Norme più restrittive

La nuova regola tecnica prevenzione incendi introdotta dall’ultima normativa antincendio alberghi e ritenuta più restrittiva è quella che riguarda gli impianti di rilevazione e segnalazione. Infatti la nuova regola tecnica stabilisce appunto che tutte le attività ricettive da 26 a 50 posti letto devono essere dotate di impianto di segnalazione e rivelazione antincendio. Tale impianto deve essere realizzato in conformità alle disposizioni del DM del 20 12 2012.

Questa prescrizione è di fatto più restrittiva in quanto prima era cogente solo per gli alberghi con capienza maggiore di 100 posti letti. La nuova norma vuole sicuramente puntare l’attenzione sulla sicurezza alberghi. L’AssHotel su questo aspetto si schiera dalla parte di quegli albergatori che hanno avviato un percorso di adeguamento della propria struttura e ora si trovano a fare i conti con nuovi adempimenti.

Norme più permissive

Dove possono essere ubicate le strutture alberghiere?

Le attività ricettive possono essere ubicate:

  1. in edifici destinati a questo specifico uso;
  2. nel volume di edifici con destinazione mista (con alcune limitazioni riguardanti la presenza di edifici a destinazione civile o alla presenza di attività in cui si effettuano lavorazioni pericolose ai fini di incendio ed esplosione);

Questo secondo aspetto non era previsto nella precedente normativa alberghi in materia di antincendio.

Antincendio alberghi: disposizioni su resistenza e reazione al fuoco:

Per le strutture presenti all’interno di queste strutture turistiche-alberghiere deve essere garantita la seguente resistenza al fuoco:

  • resistenza al fuoco non inferiore a REI 30;
  • per le strutture che si estendono oltre il 4° piano, va garantito il livello III di prestazione (vd. decreto 9/3/2007 del Ministro dell’Interno);
  • per le aree a rischio specifico vanno applicate le norme di prevenzione incendi previste per esse.

La precedente normativa invece prevedeva regole antincendio più restrittive. Infatti erano consentite strutture REI 30 per i soli edifici sotto i 12 m, REI 60 fino a 54 m e REI 90 per gli edifici oltre i 54 m. Il DM del 06 ottobre 2003 aveva poi introdotto la possibilità di abbassare tali valori a fronte dell’adozioni di altri interventi (impianti rivelazione e segnalazione).

La reazione al fuoco deve essere garantita negli ambienti della struttura:

  • atri, corridoi e disimpegni;
  • scale, rampe e uscite di emergenza;
  • nei restanti ambienti bisogna utilizzare materiali con classe di reazione al fuoco non superiore a 2. Con classe di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30;

In linea di massima anche in questo caso le regole antincendio introdotte dall’ultima normativa sono da ritenersi più permissive.

Quali sono le disposizioni antincendio per mobili e tendaggi?

Per mobili e tendaggi vanno rispettate le seguenti disposizioni:

  • i materiali infiammabili su entrambe le facce (tendaggi o drappeggi) non devono avere classe di reazione al fuoco superiore ad 1;
  • i mobili disposti lungo le vie d’uscita non devono essere di classe 1 IM;
  • è possibile comunque mantenere negli ambienti materiali suscettibili al fuoco. Questo anche su entrambe le facce (tendaggi o drappeggi) se la loro superficie non copra il 20% della superficie totale dell’ambiente nel quale si trovano. Sempre a patto che si trovino in ambienti (atrio) con un addetto che possa verificare continuamente il loro stato. Il carico di incendio specifico qf dell’ambiente deve essere limitato a 175 MJ/m² ;

Compartimentazione nel nuovo decreto prevenzione incendi

Se la norma antincendio precedente prevedeva un massimo di due piani all’interno di un unica compartimentazione ora è possibile anche un unica compartimentazione. Le aree a rischio specifico vanno compartimentate con strutture aventi caratteristiche di resistenza al fuoco in conformità a quanto prescritto dal DM del 09 marzo 2007.

È obbligatorio disporre di impianti idrici antincendio?

Nelle strutture fino a tre piani non è obbligatorio realizzare la rete di impianti idrici (idranti). Questo se sono presenti, per ogni piano, estintori a polvere con carica non inferiore a 30 kg. Per gli edifici con oltre 3 piani, in alternativa alla rete idranti viene introdotta la possibilità di utilizzare sistemi alternativi quali:

  • estintori carrellati
  • colonna a secco con attacco di mandata per autopompa alla base dell’edificio, esternamente e facilmente accessibile. Dotati attacco UNI 45 ad ogni singolo piano
  • installazione di dispositivi a sfiato
  • garantire 3 attacchi DN 45 nella posizione idraulicamente più sfavorevole

Critiche alla nuova SCIA Antincendio Alberghi

Le critiche alla nuova SCIA Antincendio Alberghi sono giunte da Filippo Donati in rappresentanza di AssHotel. L’associazione degli albergatori lamenta da anni l’appesantimento delle disposizioni burocratiche. Secondo gli addetti ai lavori, molte strutture rischierebbero la chiusura dopo questo provvedimento del governo.
Molti albergatori sono concordi a dichiarare queste modificazioni come inconcludenti e deboli. In particolar modo, si denuncia l’inadeguata possibilità di semplificare i requisiti di adeguamento delle strutture tra i 25 e 50 posti letto. La nuova regola tecnica, infatti, avrebbe dovuto permettere più facilmente l’adeguamento antincendio ai piccoli alberghi, ma pare abbia creato maggiori difficoltà.

Quel che denuncia maggiormente il presidente di AssHotel è la mancanza di coinvolgimento, da parte del governo, dei rappresentanti e delle associazioni di categoria. Non è stato infatti previsto un gruppo di lavoro o una commissione che presentasse, in equa misura, rappresentanti dei VV.FF. e degli albergatori.

Per quanto riguarda i professionisti antincendio, come gli esperti di Cert-Energy.com, spetterà loro la valutazione delle prestazioni all’interno di queste strutture. Ovviamente seguendo le nuove disposizioni ed il Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015). Le verifiche e l’adeguamento alla Regola Tecnica Orizzontale e alla Regola Tecnica Verticale, a seconda delle disposizioni, non si applicheranno alle strutture ricettive aperte o ai rifugi alpini.

Puoi richiedere un preventivo al nostro esperto per valutare l’attuale situazione antincendio alberghi presente nella tua struttura compilando il form.

Proroga antincendio alberghi 2017

La richiesta di AssHotel di prevedere una proroga antincendio alberghi per gli esercizi in corso di adeguamento non è stata recepita dal decreto milleproroghe (D.L. 244/2016). La richiesta di proroga antincendio alberghi in realtà prevedeva anche delle proposte in materia di sicurezza alberghi per dare tempo agli oltre 65% alberghi non ancora in regola con la normativa alberghi. Il termine utile entro cui quindi occorre completare l’adeguamento (per le strutture ricettive con oltre 25 posti letto) alle disposizioni di prevenzione incendi alberghi è scaduta il 31 12 2016 (art. 15 comma 7 DL n. 216/2011).

Gli alberghi invece esistenti al 26 aprile 1994 e che hanno aderito al piano nazionale biennale per la prevenzione incendi (ai sensi del DM 16 03 2012) avranno tempo fino al 31 12 2017. Negli altri casi devono considerare un riprogettazione che in alcuni casi però, se pensata con metodi innovativi, può risultare avere un impatto minimo in termini economici.

Di cosa si occupa il nostro studio professionale?

Lo studio tecnico Cert-Energy si occupa della gestione di pratiche e progettazione antincendio. Ci occupiamo di richieste di Parere di Conformità Vigili del Fuoco e del CPI (ex Certificato di Prevenzione Incendi).

Nello specifico ci occupiamo di:
– preparare e presentare la domanda di esame di progettazione antincendio presso il Comando Provinciale dei VV.F
– redigere la relazione tecnica, l’asseverazione antincendio, CERT-REI e la modulistica SCIA Antincendio secondo la normativa prevenzione incendi
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Milano Vigili del Fuoco
– servizio di RSPP esterno, documento valutazione rischi e valutazione rischio di incendio
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Alberghi
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Scuole
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Uffici
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Autorimessa
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Autofficina
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Impianto Fotovoltaico
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio GPL
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Centrale Termica
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Condominio
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Gruppo Elettrogeno
Certificato Idoneità Statica e Classificazione Sismica degli Edifici

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