Di solito il proprietario o il costruttore dell’edificio, durante la realizzazione del regolamento di condominio, redige e allega le tabelle millesimali sia di proprietà che d’uso dopodiché è necessaria l’assemblea per la revisione delle tabelle millesimali. Il regolamento di condominio viene allegato agli atti di compravendita degli immobili. I condomini che acquistano l’immobile automaticamente accettano le tabelle millesimali del costruttore.
Nel caso le tabelle millesimali non sono create in origine, la realizzazione può essere affidata ad un tecnico abilitato che dopo un analisi accurata dell’immobile, producono le tabelle millesimali.
Le tabelle millesimali, per essere valide, devono essere approvate. In passato le tabelle venivano considerate una valutazione sul valore delle singole unità immobiliari quindi avevano contenuto negoziale, pertanto diverse sentenze della corte di cassazione (3967/84,1057/85,1602/95) hanno confermato che sia l’approvazione che la revisione delle tabelle millesimali dovevano essere approvate all’unanimità.
Negli ultimi anni prevale il pensiero che l’approvazione delle tabelle millesimali non ha natura negoziale, ha solo una funzione accertativa e valutativa delle quote condominiali quindi basta la maggioranza qualificata (art. 1136 comma 2 del codice civile e confermato dalla sentenza n. 11837 del 13.05.2013) per la revisione delle tabelle millesimali.
Le modifiche alle tabelle millesimali
Le tabelle millesimali non sono immutabili, l’articolo del 69 disp. att. del c.c. permette di modificare le tabelle all’unanimità. Nel caso però la modifica sia causata dalla conseguenza di un errore oppure per le mutate condizioni dell’edificio che ne hanno aumentato o diminuiscono la superficie o il volume alterando i valori delle proporzioni per più di un quinto il valore delle unità immobiliari, anche di un solo condomino, la revisione delle tabelle millesimali può essere approvata con la maggioranza qualificata come previsto nell’articolo 1136.
Cosa prevede la riforma del condominio in materia di revisione delle Tabelle Millesimali ?
Il nuovo art. 69 delle disposizioni attuative del codice civile stabilisce che le Tabelle Millesimali possono essere modificate o revisionate esclusivamente all’unanimità ma sancisce che possono essere revisionate o modificate a maggioranza, anche nell’interesse di un solo condomino, nei casi in cui viene accertato un errore o per mutate condizioni dell’edificio in conseguenza di aumenti di superfici o volumetria, nella misura superiore di un quinto del valore proporzionale anche di una singola unità immobiliare.
In caso di revisione delle Tabelle Millesimali chi incarica il tecnico ?
Quando un’unità immobiliare è oggetto di ristrutturazione che comporta un aumento di superficie o volumetria rendendo necessaria la revisione delle Tabelle Millesimali il compito di incaricare un tecnico per redigere le nuove Tabelle Millesimali spetta all’assemblea Mentre i costi possono essere addebitati all’inquilino proprietario che ha effettuato le modifiche, salvo diversa decisione dell’assemblea.
Se invece la revisione delle Tabelle Millesimali si rende necessaria per un errore, il costo per la redazione delle nuove Tabelle Millesimali sarà da suddividere in funzione dei millesimi delle nuove tabelle millesimali.
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