Dal testo del decreto 2012 sugli impianti di protezione attiva contro l’incendio (entrato in vigore nell’aprile 2013) emergono due figure principali (ex Professionista abilitato 818) sulla quale reputiamo opportuno fare un po’ di chiarezza:
- il professionista antincendio;
- il tecnico abilitato;
Il decreto, da applicare sia agli impianti nuovi che a quelli già esistenti, regolamentava e disciplinava la progettazione, la costruzione, l’installazione e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l’incendio.
Tecnico abilitato e impianti
Gli impianti, secondo il suddetto decreto, venivano progettati da un tecnico abilitato; ma la documentazione tecnica di progetto andava firmata da un Professionista abilitato 818.
Seppur in molti diano per scontato le differenze tra queste due figure professionali, spesso si crea un po’ di confusione sugli ambiti di competenza riguardanti queste ultime.
Cerchiamo di far chiarezza e di capire bene chi è e come si diventa professionista antincendio; e qual è la differenza principale con il tecnico antincendio.
Come si diventa Professionista abilitato 818?
Il Professionista abilitato 818 è colui il quale, iscritto in albo professionale e negli elenchi del Ministero dell’Interno; opera nell’ambito delle proprie competenze avendo superato gli esami previsti dalla legge 818 84 (o ex corso 818 – ora DLGS 139 del 2006).
La frequenza ed il superamento di questo corso permette al professionista di poter firmare ed essere responsabile di una serie di atti previsti dalle normative antincendio più ampia rispetto al tecnico abilitato.
Il corso abilita, senza più la necessità dei due anni di iscrizione all’albo, ad affrontare le problematiche del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi CPI per le attività normate; abilita anche ai calcoli delle strutture a “fuoco” con il metodo “scientifico”, altrimenti affrontabili solo con metodo tabellare.
Cosa cambia con il D. Lgs 139 del 2006
Con il DLGS 139 del 2006 è stato inoltre eliminato il “privilegio” di anzianità che veniva riservato ai professionisti con più esperienza (5 o 10 anni a seconda del caso).
Questi ultimi potevano iscriversi all’albo Ministeriale esentati dal seguire il corso di specializzazione. Con la nuova disposizione soltanto coloro i quali, per almeno un anno, abbiano ricoperto ruoli direttivi nel Corpo nazione dei VV.FF. sono esentati.
Vantaggi e requisiti per diventare un Professionista abilitato 818
Quali sono i vantaggi per i giovani?
Innanzitutto, l’accessibilità all’abilitazione subito dopo essersi iscritti in un albo professionale. Inoltre, se durante la carriera universitaria sia stato superato un corso di insegnamento specifico, i giovani professionisti non sono tenuti a seguire l’ex corso 818.
Quali sono i requisiti per iscriversi?
Per iscriversi nell’elenco dei Professionisti abilitati 818 ad emettere specifiche certificazioni nell’ambito delle prevenzione incendi e per l’ottenimento o rinnovo del CPI, i requisiti sono due:
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- essere iscritti ad uno degli albi professionali che ne consente l’ingresso (ingegneri, architetti, chimici, agronomi, dottori forestali, geometri, periti industriali, agrotecnici e periti agrari);
- aver frequentato e superato la prova finale di un corso di specializzazione di almeno 120 ore; conforme ai contenuti ed al programma stabiliti dal Decreto;
Per gli iscritti all’albo, già in possesso dell’abilitazione necessaria, è obbligatorio aggiornarsi nell’arco di 5 anni. La durata dei corsi è complessivamente di 40 ore; alle quali, i professionisti, dovranno necessariamente partecipare per non vedersi sospesa la propria iscrizione.
Al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza per poter mantenere l’iscrizione.
Chi è il tecnico abilitato?
Il tecnico abilitato o tecnico antincendio è il professionista iscritto all’albo professionale (ingegnere, architetto, geometra, perito, etc … ) che opera in ragione delle sue competenze.
Differenze pratiche tra Professionista abilitato 818 e tecnico abilitato
Nella pratica, queste due figure, si distinguono perché:
- il tecnico abilitato può produrre solo parte della documentazione da allegare alla SCIA;
- spetta al professionista antincendio (come stabilito dall’articolo 16 del D.lgs 139 del 2006 al comma 4) apporre la firma delle restanti certificazioni da allegare alla SCIA;
Di cosa si occupa il nostro studio professionale?
Lo studio tecnico Cert-Energy si occupa della gestione di pratiche e progettazione antincendio. Ci occupiamo di richieste di Parere di Conformità Vigili del Fuoco e del CPI (ex Certificato di Prevenzione Incendi).
Nello specifico ci occupiamo di:
– preparare e presentare la domanda di esame di progettazione antincendio presso il Comando Provinciale dei VV.F
– redigere la relazione tecnica, l’asseverazione antincendio, CERT-REI e la modulistica SCIA Antincendio secondo la normativa prevenzione incendi
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Milano Vigili del Fuoco
– servizio di RSPP esterno, documento valutazione rischi e valutazione rischio di incendio
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Alberghi
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Scuole
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Uffici
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Autorimessa
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Autofficina
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Impianto Fotovoltaico
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio GPL
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Centrale Termica
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Condominio
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Gruppo Elettrogeno
– Certificato Idoneità Statica e Classificazione Sismica degli Edifici