SCIA Antincendio Gruppo Elettrogeno
Il DM del 13 luglio 2011 e il DM del 28 aprile 2005 stabiliscono le regole tecniche di prevenzione incendi per i gruppi elettrogeni e
L’acquisto di un immobile a Milano e provincia rappresenta un investimento importante, un passo che richiede la massima attenzione e cura. Tra le varie incombenze, una delle sfide più delicate è rappresentata dalle difformità urbanistiche e catastali, le quali possono emergere in qualsiasi momento, dando origine a situazioni spiacevoli e onerose da affrontare. Affidarsi ad uno studio di ingegneria esperto e affidabile diventa quindi fondamentale per tutelarsi e garantire la tranquillità di un acquisto sicuro. Con un team di tecnici abilitati, Cert-Energy offre assistenza in tutte le fasi delle pratiche, consentendoti di affrontare con serenità l’intero processo.
Il controllo di conformità è demandato a un tecnico abilitato (ingegnere, geometra o architetto) che verifica la planimetria catastale incrociandola con i progetti depositati presso il Comune di Milano, incluse eventuali modifiche nel corso del tempo. Nel caso in cui non vengano segnalate eventuali discrepanze al Comune, potrebbe rendersi necessaria una pratica di sanatoria.
La conformità può differire, con la corretta conformità urbanistica e mancata conformità catastale o viceversa. Se l’immobile è conforme agli atti urbanistici ma difforme al catasto, la situazione può essere risolta più facilmente presentando una nuova scheda catastale aggiornata che rifletta lo stato attuale dell’immobile. Tuttavia, potrebbero essere applicate sanzioni all’Agenzia delle Entrate in base all’anno e alla tipologia di difformità realizzate. Se l’immobile è difforme agli atti urbanistici ma conforme al catasto, ottenere la conformità in questa situazione è più complesso e potrebbe non essere sempre possibile.
Mentre la conformità urbanistica è necessaria per la commerciabilità dell’immobile, la conformità catastale non è sempre obbligatoria. Ad esempio, un immobile in costruzione e non ancora accatastato può essere compravenduto, ma il notaio è tenuto a verificare la coerenza tra lo storico edilizio dell’immobile e la sua situazione catastale. La circolare n° 2 del 2010 stabilisce che piccole discrepanze non compromettono la conformità catastale.
Per quanto riguarda le figure coinvolte, l’Asseverazione di Conformità viene rilasciata da un professionista abilitato, mentre il notaio si occupa di verificare la conformità e informare le parti se ci sono difformità. È importante sottolineare che la responsabilità della dichiarazione di conformità ricade sul venditore o proprietario dell’immobile, che è tenuto a regolarizzare eventuali difformità, anche se non le ha causate.
Per garantire la massima tutela, l’acquirente dovrebbe sempre affidarsi a un tecnico per verificare la conformità dell’immobile ed effettuare tutte le verifiche del caso prima di procedere con la compravendita, al fine di evitare futuri problemi legati a eventuali difformità dell’immobile.
Il nostro studio professionale, operante a Milano, in Lombardia, si dedica alla gestione completa delle pratiche di conformità urbanistica e catastale, offrendo un servizio affidabile e competente. Se stai cercando consulenza o chiarezza riguardo ai processi edilizi, siamo pronti ad assisterti. La nostra consolidata esperienza ci consente di affrontare con professionalità le sfide legate alla verifica e alla regolarizzazione di immobili, garantendo il rispetto delle normative vigenti. La tua tranquillità è la nostra priorità, e e garantiamo soluzioni tempestive ed efficienti.
Per ulteriori informazioni o per avviare una consulenza, puoi richiedere un preventivo specifico per la tua conformità urbanistica e catastale a Milano.
Affidati alla nostra professionalità per garantire la conformità e la regolarità del tuo patrimonio immobiliare.
Il DM del 13 luglio 2011 e il DM del 28 aprile 2005 stabiliscono le regole tecniche di prevenzione incendi per i gruppi elettrogeni e
Il DM 246 del 16 maggio 1987 e il DM del 15 maggio 2005, individuano le norme di sicurezza antincendio per la progettazione, costruzione ed
Il DM del 12 aprile 1996 e il DM 28 Aprile 2005 stabiliscono le regole tecniche per la progettazione, costruzione ed esercizio di impianti termici
In caso di installazione di distributori mobili di carburanti liquidi per uso privato occorre presentare la SCIA Antincendio Liquidi Infiammabili. Serbatoi e distributori mobili per
I distributori di carburanti di metano rientrano tra le attività soggette alla prevenzione e sicurezza antincendio e quindi soggette alla presentazione della SCIA Antincendio distributori
I distributori di carburanti di benzina e gasolio rientrano tra le attività soggette alla prevenzione e sicurezza antincendio e quindi soggette alla presentazione della SCIA
I distributori di carburanti GPL rientrano tra le attività soggette alla prevenzione e sicurezza antincendio e quindi soggette alla presentazione della SCIA Antincendio distributori di
Il DPR 151 del 2011 prevede 2 tipologie di depositi GPL, mobili (attività 3) e fissi (categoria 4) e quindi soggetti alla presentazione della SCIA
Gli impianti di Depositi di Carburante superiori a 13 mc rientrano tra le attività soggette alla prevenzione incendi e quindi è necessario presentare la SCIA
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