SCIA Antincendio Gruppo Elettrogeno
Il DM del 13 luglio 2011 e il DM del 28 aprile 2005 stabiliscono le regole tecniche di prevenzione incendi per i gruppi elettrogeni e
Per identificare i soggetti beneficiari, si considerano le seguenti definizioni:
L’impianto deve essere realizzato esclusivamente nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il beneficiario deve sostenere i costi relativi e avere la disponibilità dell’immobile funzionale all’attività agricola.
Le aziende agricole attive nella produzione primaria possono beneficiare di un contributo a fondo perduto fino all’80%, destinato principalmente all’autoconsumo energetico o, in caso di aziende costituite in forma aggregata, all’autoconsumo condiviso.
Le grandi imprese che richiedono l’agevolazione devono, nella domanda, descrivere la situazione che si verificherebbe in assenza di aiuti, specificare lo scenario alternativo o il progetto alternativo considerato, e fornire documentazione che supporti quanto descritto.
Gli interventi che possono beneficiare dell’agevolazione devono essere realizzati sui tetti o sulle coperture di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica o agroindustriale e prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici con una potenza compresa tra 6 kWp e 1000 kWp.
In aggiunta all’installazione dei pannelli fotovoltaici, è possibile realizzare uno o più dei seguenti interventi per migliorare l’efficienza energetica delle strutture:
Sono considerate ammissibili, se effettivamente sostenute e comprovate, le seguenti spese:
Queste spese sono ammissibili fino a un massimo di 1.500 euro per kWp installato, tenendo conto delle dimensioni complessive dell’impianto e delle economie di scala. Se vengono installati anche sistemi di accumulo, il limite aggiuntivo è di 1.000 euro per kWh, con un massimo di 100.000 euro per l’intero sistema di accumulo. Per l’installazione di dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e le macchine agricole, è possibile riconoscere una spesa aggiuntiva fino a 30.000 euro, come dettagliato nel successivo Avviso.
Per tutti gli interventi sopra elencati, sono ammissibili, entro i limiti indicati, le spese di progettazione, le asseverazioni e altre spese professionali necessarie per l’esecuzione dei lavori, comprese quelle relative alla presentazione dell’istanza, alla direzione lavori e ai collaudi, se eseguite da professionisti esterni all’impresa.
L’acquisto tramite leasing non è consentito.
L’IVA è considerata un costo ammissibile solo se non recuperabile secondo la normativa nazionale vigente. Questo importo deve essere tracciato con precisione per ogni progetto nei sistemi gestionali.
È possibile installare impianti fotovoltaici su coperture diverse da quelle soggette alla bonifica dell’amianto (o eternit), purché siano parte dello stesso edificio. La bonifica può essere eseguita anche su aree più ampie rispetto a quelle destinate all’installazione degli impianti fotovoltaici, sempre all’interno dello stesso fabbricato.
I progetti devono iniziare dopo la presentazione della domanda da parte del beneficiario, e tutte le spese sono ammissibili solo a partire da quel momento.
I beneficiari devono completare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla pubblicazione dell’elenco.
Il contributo massimo sarà erogato in un’unica soluzione al termine dei lavori, con la possibilità di richiedere un’anticipazione fino al 30%, previa presentazione di una garanzia fideiussoria da parte di istituti bancari o imprese assicurative che soddisfino i requisiti di solvibilità previsti dalla legge.
Il bando è a sportello, quindi le domande verranno esaminate in base all’ordine di arrivo.
Come per tutti i fondi collegati al PNRR, è necessaria una dichiarazione che attesti il rispetto del principio “non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH)”.
Lo sportello sarà aperto dalle ore 12:00 del 16 settembre 2024 fino alle ore 12:00 del 14 ottobre 2024.
Il DM del 13 luglio 2011 e il DM del 28 aprile 2005 stabiliscono le regole tecniche di prevenzione incendi per i gruppi elettrogeni e
Il DM 246 del 16 maggio 1987 e il DM del 15 maggio 2005, individuano le norme di sicurezza antincendio per la progettazione, costruzione ed
Il DM del 12 aprile 1996 e il DM 28 Aprile 2005 stabiliscono le regole tecniche per la progettazione, costruzione ed esercizio di impianti termici
In caso di installazione di distributori mobili di carburanti liquidi per uso privato occorre presentare la SCIA Antincendio Liquidi Infiammabili. Serbatoi e distributori mobili per
I distributori di carburanti di metano rientrano tra le attività soggette alla prevenzione e sicurezza antincendio e quindi soggette alla presentazione della SCIA Antincendio distributori
I distributori di carburanti di benzina e gasolio rientrano tra le attività soggette alla prevenzione e sicurezza antincendio e quindi soggette alla presentazione della SCIA
I distributori di carburanti GPL rientrano tra le attività soggette alla prevenzione e sicurezza antincendio e quindi soggette alla presentazione della SCIA Antincendio distributori di
Il DPR 151 del 2011 prevede 2 tipologie di depositi GPL, mobili (attività 3) e fissi (categoria 4) e quindi soggetti alla presentazione della SCIA
Gli impianti di Depositi di Carburante superiori a 13 mc rientrano tra le attività soggette alla prevenzione incendi e quindi è necessario presentare la SCIA
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