La modifica delle Tabelle Millesimali esistenti si rende necessaria o per accertamento di un errore delle Tabelle in essere oppure per l’avvenuta variazione delle superfici dell’edificio o una porzione di esso, anche una singola unità immobiliare. In questi casi vengono meno le condizioni iniziali che hanno portato alla redazione delle Tabelle Millesimali esistenti e occorre redigerne di nuove.
Domande frequenti su modifica tabelle millesimali
La modifica delle Tabelle Millesimali deve essere decisa all’unanimità o a maggioranza?
Come stabilito dall’art. 1136 del Codice Civile e dalla sentenza n. 11837 del 13.05.2013 la modifica delle Tabelle Millesimali può essere approvata anche solo a maggioranza come anche previsto dall’art 69 delle disposizioni attuative del c.c. nei soli casi di errore o variazione delle superfici/volumi.
Occorre procedere con la modifica delle Tabelle Millesimali in caso di ristrutturazione?
In base alla natura della ristrutturazione può rendersi necessaria la modifica delle Tabelle Millesimali. Se infatti, in seguito alla ristrutturazione, il valore proporzionale dell’immobile viene a variare di oltre un quinto sarà onere dell’inquilino occuparsi di far redigere le nuove Tabelle Millesimali. In tal caso i costi per la redazione delle nuove Tabelle Millesimali potrebbero essere addebitati all’inquilino che ha realizzato le modifiche salvo diversa decisione presa dall’assemblea condominiale. Il condomino in oggetto, in virtù però del principio che vede una diminuzione dei millesimi di tutti i restanti condomini, potrebbe impugnare tale delibera assembleare e chiedere che le spese per la redazione delle nuove tabelle Millesimali siano ripartite secondo le stesse.
Quali sono i casi di ristrutturazione che possono portare alla modifica delle Tabelle Millesimali?
Una semplice ristrutturazione degli spazi interni, rifacimento impianti, rifacimento bagni… non comporta la modifica delle Tabelle Millesimali. Invece, nei casi di ampliamenti volumetrici, frazionamenti e cambi di destinazione d’uso, recupero abitativo di sottotetti… invece si può rendere necessaria la revisione delle Tabelle Millesimali.
In caso di modifica delle Tabelle Millesimali chi incarica il professionista?
Nel caso in cui un inquilino ha realizzato delle opere che rendono necessarie nuove Tabelle Millesimali non spetta all’inquilino il compito di incaricare un tecnico abilitato per redigere le nuove a differenza dei costi che gli potranno essere addebitati.
Nel caso invece in cui la modifica delle Tabelle Millesimali si rende necessaria per un errore accertato nelle Tabelle in essere, il costo sarà da partizionare in funzione dei millesimi delle nuove tabelle millesimali.
Quali sono i riferimenti normativi per la modifica delle Tabelle Millesimali?
I riferimenti normativi nel caso di revisione delle Tabelle Millesimali sono gli stessi del caso di una prima redazione, ovvero le circolari ministeriali n. 12480/66 e la 2945/93 che forniscono di fatto delle linee guida e delle direttive di massima.
Cambiano i coefficienti in caso di modifica delle Tabelle Millesimali?
I coefficienti di riduzione o di aumento (di prospetto, di piano, di destinazione d’uso…) vengono valutati dal professionista incaricato in base alla sua esperienza e giudizio, attenendosi alle linee guida indicate nella circolare ministeriale n. 12480/66 e 2945/93. E’ possibile quindi che in fase di redazione della modifica delle Tabelle Millesimali il nuovo tecnico possa decidere di utilizzare degli indici diversi da quelli utilizzati precedentemente ottenendo quindi dei millesimi leggermente differenti.
Come posso chiedere la modifica delle Tabelle Millesimali rilasciate dal costruttore?
Si può richiedere la modifica delle Tabelle Millesimali nel caso in cui il valore proporzionale anche di una singola unità immobiliare risulti affetta da errore. Il condomino che acquista dal costruttore l’unità immobiliare accettando le quote indicate nel contratto anche se stipula un accordo di tipo contrattuale tale contratto non riveste natura negoziale come sancito dalla sentenza 7300 del 2010 della Corte di Cassazione. In virtù di ciò, il condomino può richiedere che venga convocata un’assemblea dove stabilire, a maggioranza, se dare mandato ad un tecnico di redigere le nuove tabelle millesimali o, in alternativa, agire contro l’amministratore per via giudiziaria al fine di ottenere una sentenza a lui favorevole che disponga la revisione delle tabelle millesimali.
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