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Codice di Prevenzione Incendi

Codice di Prevenzione Incendi

Il Nuovo Codice di Prevenzione Incendi (RTO) è stato pubblicato con il DM del 03 agosto 2015 ed è entrato in vigore il 18 novembre 2015. Con il nuovo Codice di Prevenzione Incendi si procede con l’ “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006”. Si compone di 5 articoli (dove vengono specificate le attività a cui è possibile applicarlo e la nuova metodologia introdotta) e un allegato (strutturato in 4 sezioni).

Scopo del nuovo Codice di Prevenzione Incendi è quello di semplificare e razionalizzare l’attuale normativa in materia di prevenzione degli incendi. Introduce quindi un nuovo testo unico organico e un nuovo approccio metodologico; più in linea con il progresso tecnologico e gli standard internazionali più recenti. Prevede regole meno prescrittive e più flessibili con la possibilità di scegliere tra differenti soluzioni; favorire l’adozioni dei metodi dell’ Ingnegneria Antincendio.

Recepisce i contenuti della direttiva 98/34/CE in materia di libera circolazione di merci al fine di favorire regolamentazioni tecniche più omogenee da parte degli stati membri.

Allegato e Sezioni del Codice di Prevenzione Incendi

L’allegato si compone di quattro sezioni:

  1. Sezione G – Generalità (RTO): descrive i concetti generali (termini, definizioni, progettazione e profili di rischio) per la progettazione della Sicurezza Antincendio validi per tutte le attività; definisce inoltre i profili di rischio delle varie attività e come determinarli.
  2. Sezione S – Strategia Antincendio (RTO): descrive:
    • le dieci misure antincendio (dalla reazione a lfuoco alla sicurezza degli impianti)
    • i criteri per l’attribuzione dei livelli di prestazione (I, II, III, IV…)
    • la scelta delle soluzioni progettuali per definire la migliore strategia antincendio per ridurre il rischio di incendio nelle differenti attività; per ogni livello prestazionale sono indicate soluzioni conformi e soluzioni alternative.
  3. Sezione V – Regole Tecniche Verticali (RTV): descrive le regole tecniche (verticali) di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività, i cui contenuti vanno ad integrarsi a quelle generali previste nella sezione “Strategia Antincendio”. Sono pensate per caratterizzare nello specifico determinate attività (aree a rischio specifico, atmosfere esplosive, vani ascensori); fornendo ulteriori indicazioni oltre quelle di carattere più generali. Questa sezione non è ancora completa e sarà ultimata con le specifiche regole tecniche man mano che saranno pubblicate;
  4. Sezione M – Metodi: descrive le metodologie progettuali attraverso l’Ingegneria della Sicurezza Antincendio; ovvero si applicano principi e modelli ingegneristici per simulare gli effetti della combustione e del comportamento umano all’incendio e progettare la Sicurezza Antincendio (scenari progettazione prestazionale) in funzione di questi risultati. Com l’FSE (Fire Safety Engineering) di fatto si effettua una valutazione quantitativa della Sicurezza Antincedio.

Regola Tecnica Orizzontale (RTO): stabilisce le misure di Sicurezza Antincendio per le attività soggette a Prevenzione Incendi e si applica a tutte le attività.

Regola Tecnica Verticale (RTV): stabilisce le misure di Sicurezza Antincendio per le attività soggette a Prevenzione Incendi e si applica a specifiche le attività.

Campo di applicazione del Nuovo Codice di Prevenzione Incendi

Il Nuovo Codice di Prevenzione Incendi si applica sia alle nuove attività che a quelle esistenti. In caso di ampliamento o ristrutturazione di attività esistenti, il nuovo codice di prevenzione è applicabile alla sola parte oggetto di ristrutturazione; a patto che questa, a giudizio del professionista antinendio, risulti compatibile con il resto dell’attività. In caso tale compatibilità, dell’intera struttura, non sia rispettata, occorrerà applicare le norme tecniche del nuovo codice della prevenzione incendi all’intera attività.

Il nuovo codice è valido per le attività prive di RTV e per le quali occorre fare riferimento ai relativi Decreti Ministeriali di riferimento. Rispetto quindi alla precedente normativa antincendio (più permissiva per le attività esistenti), con il nuovo codice, occorre garantire il medesimo livello di sicurezza; sia per le nuove attività che per quelle esistenti.

Quindi riassumendo, ad oggi, oltre agli “Uffici”, il Nuovo Codice di Prevenzione Incendi si applica in genere alle attività soggette alla prevenzione incendi “non normate”, di cat. B/C del DPR n. 151/2011; ovvero è utilizzabile come riferimento per “attività non soggette”. Da un’analisi statistica dei dati dei Vigili del Fuoco, l’ambito di applicazione del nuovo codice andrebbe a coprire circa il 12% degli Esami Progetto.

Attività soggette al Nuovo Codice

Le norme tecniche Codice di Prevenzione Incendi si possono applicare alla progettazione, realizzazione ed esercizio di alcune attività dell’ Allegato I del DPR 151 del 2011. Nel dettaglio, le attività in questione sono: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 70; 71 ; 75; 76 ovvero officine, impianti, stabilimenti, laboratori, depositi, falegnamerie, attività industriali e artigianali.
Le norme tecniche del nuovo codice di prevenzione incendi si possono inoltre applicare alla progettazione e realizzazionedelle attività di cui sopra; anche nei casi in queste non rientrino nei limiti di assoggettabilità previsti previste dallo stesso decreto.

Il nuovo codice non si applica invece alle restanti attività:

  • impianti, reti di trasporto con sostanze infiammabili, radioattive, distributori carburante, centrali termoelettriche, gruppi elettrogeni, demolizione veicoli;
  • locali di spettacolo, impianti sportivi, alberghi, scuole, ospedali, attività commerciali, edifici tutelati, edifici promiscui, centrali termiche, autorimesse, edifici civili, stazioni, metropolitane, interporti, gallerie.

Per le attività di cui sopra già in possesso di un CPI ovvero in regola con gli obblighi previsti dagli artt. 3, 4 e 7 del dpr 151 del 2011; il nuovo codice prevenzione incendi non comporta alcun adempimento particolare e/o adeguamento.

Nuovo Codice di Prevenzione Incendi e attuale normativa

Le norme tecniche del nuovo codice dei prevenzione incendi si possono applicare in alternativa all’attuale normativa (artt. 15 del DL 08 marzo 2006), ovvero in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi oggi in vigore:

  • DM 30/11/1983: Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi.
  • DM 31/03/2003: Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione.
  • DM 03/11/2004: Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.
  • DM 15/03/2005: Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinare da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo.
  • DM 15/09/2005: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
  • DM 16/02/2007: Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione.
  • DM 09/03/2007: Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  • DM 20/12/2012: Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Documentazione e modulistica da allegare alle nuove istanze

La documentazione tecnica da allegare alle nuove istanze restano invariate in caso di applicazione del nuovo codice di prevenzione incendi; ovvero si continuano ad applicare le disposizioni di cui al D.M. del 07  agosto 2012:

Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

La documentazione tecnica dovrà però includere le informazioni richieste dal nuovo codice di prevenzione incendi. Restano altresì invariate le tariffe dei servizi forniti dal comando dei Vigili del Fuoco.

Principali novità introdotte dal Nuovo Codice di Prevenzione Incendi

Il Nuovo Codice estende il concetto dei Livelli Prestazionali (I, II, III, IV…), già introdotto dal DM del 09 marzo 2007 nel campo della Resistenza al Fuoco, anche a tutte le altre misure antincendio: reazione al fuoco, compartimentazione, esodo,gestione della sicurezza, controllo dell’incendio…

Individuati gli obiettivi principali della sicurezza antincendio (vita umana, incolumità delle persone e tutela dei beni e dell’ambiente) si procede con:

  1. valutazione del rischio di incendio: si stabiliscono i profili di rischio Rvita, Rbeni, Rambiente)
  2. per ogni misura anticendio vengono specificati i criteri di attribuzione dei livelli di prestazione
  3. si scelgono le soluzioni progettuali che possono essere:
    • conformi: applicazione che garantisce il raggiungimento del livello di prestazione. Sono soluzioni progettuali prescrittive che rispettano le indicazioni della Strategia Antincendio della sezione S del nuovo codice; non richiedono valutazioni (es. struttura REI 60);
    • alternative: il progettista dimostra il raggiungimento di un determinato livello di prestazione attraverso documenti tecnici, nuove tecnologie, FSE. Le soluzioni alternative possono essere ricercate, ad es., dimostrando ridotta produzione di fumi e calore o con precoce rivelazione e impianti di protezione attiva;
    • in deroga: si procede con la richiesta di deroga impiegando uno dei metodi avanzati (ingegneria antincendio, prove sperimentali, analisi e progettazione secondo giudizio esperto).

Istituto della “deroga” ne nuovo codice di prevenzione incendi

Occorre distinguere attività rientranti nel campo di applicazione del codice che non (sia con RTV che senza):

  • attività rientranti nel nuovo codice: (es officina, impianti, stabilimenti, laboratori, depositi…) in questi casi è possibile richiedere la deroga;
  • attività con RTV fuori dal campo di applicazione del nuovo codice: (es. alberghi, scuole, ospedali, locali di pubblico spettacolo, attività commerciali, autorimesse, ecc.). In questi casi è possibile richiedere la deroga ma l’adozione di una singola misura antincendio prevista dal nuovo codice non assicura un parere favorevole; in quanto queste sono parte di una strategia più ampia;
  • attività senza RTV fuori dal campo di applicazione del nuovo codice: ovvero quelle attività non soggette a prevenzione incendi (officine, impianti, stabilimenti, laboratori, depositi…. sotto i limiti di soglia di cui al DPR  151 del 2011); in questi casi non è consentito il ricorso alla deroga.
  • attività con RTV e nel campo di applicazione del nuovo codice: quando saranno inserite le relative RTV l’adozione di una singola misura antincendio prevista dal nuovo codice non assicurerà un parere favorevole; in quanto queste sono parte di una strategia più ampia.

Vantaggi con l’adozione del nuovo codice

Tra le principali novità introdotte dal nuovo codice, troviamo:

  • resistenza al fuoco: per il livello I si può prescindere dalle verifiche ma è sufficiente evitare conseguenze all’esterno per collasso strutturale attraverso opportune distanze di separazione;
  • esodo: si possono prevedere un numero di vie d’esodo inferiore rispetto a quanto richiesto con le attuali regole tecniche
  • controllo dell’incendio: per il livello II è sufficiente (es attività non affollate, attività carico d’incendio moderato, attività sostanze non pericolose, …) la protezione solo con estintori; senza quindi la rete idranti o naspi (di norma richiesti per attività soggette).

Valutazione del Progetto Antincendio

Per la valutazione del progetto antincendio, il progettista deve garantire:

  • appropriatezza degli obiettivi di sicurezza antincendio come es. l’appropriata applicazione delle soluzioni conformi;
  • corrispondenza delle misure di prevenzione incendi agli obiettivi della sicurezza antincendio, come ad es.: previsione di adeguato sistema di vie d’esodo per soddisfare l’obiettivo di sicurezza della vita umana;
  • correttezza nell’applicazione di metodi, modelli e norme antincendio, come ad es.: assenza di grossolani errori di calcolo, corrispondenza tra i risultati numerici dei calcoli e le effettive misure antincendio;

Profili di Rischio delle Attività

Sono specificati 3 profili di rischio:

  1. Rischio vita: salvaguardia della vita umana (per ciascun compartimento); è attribuito in relazione:
    • alle caratteristiche degli occupanti (δocc)
      • svegli
        • con familiarità dell’ambiente (scuole, attività produttive…)
        • senza familiarità dell’ambiente (locali pubblico spettacolo, centri commercaili…)
      • addormentati: alberghi, campeggi…
      • degenti: case di cura, ospedali…
      • in transito: stazioni…
    • alla velocità di crescita dell’incendio (δα). E’ un parametro che è fisso per alcune attività e può essere ridotto di un livello in se presenti misure di controllo dell’incendio con livello di prestazione V (base + manuale + automatica su intera attività). Può essere:
      • lenta (materiali poco combustibili…)
      • media (scatole, archivi, mobili in legno..)
      • rapida (materiali plastici impilati…)
      • ultra-rapida (liquidi infiammabili…)
  2. Rischio beni: salvaguardia dei beni artistici e strategici (per l’intera attività); è funzione del carattere strategico dei beni contenuti, dell’opera, del suo valore storico, architettonico, culturale e artistico. Si valuta per l’intera attività
  3. Rischio ambiente: salvaguardia dell’ambiente (per l’intera attività); può ritenersi mitigato dall’applicazione delle misure antincendio connesse ai profili di rischio Rvita e Rbeni, che consentono di considerare non significativo tale rischio. Si valuta per l’intera attività.

I profili di rischio sono quindi indicatori semplificati per valutare il rischio di incendio dell’attività. Servono per attribuire livelli di prestazione e individuare le misure antincendio:

  • Rvita = f(δocc, δα) per ogni compartimento
  • Rbeni = f(ed. vinc., strat.) per intera attività
  • Rambiente = valutazione (eventuale) per intera attività

Di cosa si occupa il nostro studio professionale?

Lo studio tecnico Cert-Energy si occupa della gestione di pratiche e progettazione antincendio. Ci occupiamo di richieste di Parere di Conformità Vigili del Fuoco e del CPI (ex Certificato di Prevenzione Incendi).

Nello specifico ci occupiamo di:
– preparare e presentare la domanda di esame di progettazione antincendio presso il Comando Provinciale dei VV.F
– redigere la relazione tecnica, l’asseverazione antincendio, CERT-REI e la modulistica SCIA Antincendio secondo la normativa prevenzione incendi
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Milano Vigili del Fuoco
– servizio di RSPP esterno, documento valutazione rischi e valutazione rischio di incendio
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Alberghi
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Scuole
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Uffici
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Autorimessa
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Autofficina
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Impianto Fotovoltaico
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio GPL
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Centrale Termica
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Condominio
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Gruppo Elettrogeno
Certificato Idoneità Statica e Classificazione Sismica degli Edifici

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