Certificato energetico degli edifici
Vediamo qual è la procedura per la certificazione energetica degli edifici per i quali è richiesto il titolo abilitativo.
Ai fini della compilazione della relazione tecnica di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, articolo 28, il progettista provvede ad effettuare i calcoli necessari per verificare la conformità dell’edificio ai requisiti di prestazione energetica. Tali requisiti (involucro, impianto termico, sistema edificio impianto) devono attestare la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici. Alla fine di tale procedura, il progettista termico rilascia una Certificazione Energetica di progetto.
Deposito presso il comune della Certificazione Energetica di progetto.
Il proprietario dell’edificio deposita presso il Comune, unitamente alla richiesta di permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività , la relazione tecnica di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, articolo 28, in forma cartacea e in forma digitale e il Certificato Energetico di progetto di cui sopra.
Il proprietario dell’edificio, prima dell’inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data di rilascio del titolo abilitativo, attribuisce ad un Soggetto certificatore, l’incarico di redigere l’attestato di certificazione energetica. La nomina deve essere comunicata al Comune di competenza entro l’inizio dei lavori. L’obbligo è previsto anche nel caso in cui il proprietario dell’edificio sia un Ente pubblico.
Qualora l’incarico sia revocato, il proprietario dell’edificio è tenuto a darne comunicazione al Comune, indicando il nuovo Soggetto certificatore.
Deposito presso il comune della variante della Certificazione Energetica di progetto.
Il proprietario dell’edificio, nel caso di varianti al progetto che modifichino le prestazioni energetiche dell’edificio, deposita presso il Comune, eventuali varianti. Tali varianti riguarderanno anche il Certificato Energetico di progetto.
Il proprietario dell’edificio deposita presso il Comune, unitamente alla dichiarazione di ultimazione lavori, l’asseverazione del Direttore lavori; sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, compreso quanto dichiarato nella relazione tecnica di cui sopra. L’attestato di certificazione energetica redatto e asseverato dal Soggetto certificatore e la ricevuta generata dal catasto energetico vanno allegati alla fine lavori. In assenza della predetta documentazione, la dichiarazione di ultimazione lavori è inefficace.
Cosa fa il comune con la Certificazione Energetica.
Il Comune, a seguito del deposito dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio e contestualmente al rilascio del certificato di agibilità, provvede a consegnare al proprietario dell’edificio una copia del Certificato Energetico APE dell’edificio; appositamente timbrato per accettazione dal Comune.
Procedura per la certificazione energetica degli edifici esistenti
Il proprietario dell’edificio deposita, presso il Comune di competenza, l’ APE attestato di prestazione energetica redatto e asseverato dal Soggetto certificatore, e la ricevuta generata dal catasto energetico. Il Comune rilascia al proprietario dell’edificio una copia dell’attestato di certificazione energetica opportunamente timbrato per accettazione.
Il rilascio da parte del Comune dell’attestato di prestazione energetica APE dell’edificio debitamente timbrato è subordinato alla verifica dell’avvenuto pagamento, da parte del Soggetto certificatore incaricato di redigere l’attestato di certificazione energetica, del contributo di C 10,00 dovuto all’Organismo regionale di accreditamento per la gestione delle attività connesse al sistema di certificazione energetica degli edifici. Tale contributo deve essere pagato all’Organismo regionale di accreditamento, secondo le indicazioni emanate dallo stesso. Il Comune può chiedere un contributo per la partecipazione ai costi relativi agli adempimenti di propria competenza.
SANZIONI
Sono previste differenti forme di sanzioni amministrative per chi non ottempera alle normative previste in materia di Certificazione Energetica:
Costruttore: sanzione tra 5.000 € e 30.000 € se non consegna l’attestazione di prestazione energetica contestualmente all’alloggio.
Venditore o locatore: il notaio non può procedere all’atto
Progettista:
- sanzione amministrativa del 30% della sua parcella professionale se la relazione è compilata in maniera difforme;
- sanzione amministrativa del 70% della sua parcella professionale e segnalazione all’ordine professionale o al collegio di appartenenza se la relazione non è veritiera;
DIRETTORI LAVORI
sanzione amministrativa del 50% della sua parcella professionale e segnalazione all’ordine professionale o al collegio di appartenenza se omette la di presentare al comune l’asseverazione di conformità delle opere;
multa di 5.000 € se l’asseverazione di conformità delle opere non è veritiera.
Di cosa si occupa il nostro studio professionale ?
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