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Il Certificatore Energetico

Molte persone si domandano spesso chi sia il certificatore energetico e di cosa si occupi precisamente. Cerchiamo di fare chiarezza su questa “figura professionale” che sempre più sta emergendo nell’ambito della sostenibilità e della progettazione energetica.
Questa figura è riconosciuta per legge e deve sottostare ad alcuni doveri espressamente sanciti dal Codice Penale (indipendenza ed imparazilità di giudizio, art 359 e 481 C.P.).

Il certificatore energetico, requisiti

Il certificatore energetico è un soggetto che, disponendo dei requisiti richiesti dal D.P.R. 75/2013, è abilitato a svolgere il suddetto ruolo per la compilazione e stesura dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica o Attestato di Certificazione Energetica).
Le disposizioni del D.P.R. 75/2013 (aggiornato con legge 107/2015) definiscono le competenze e i titoli di studio richiesti per poter diventare un tecnico abilitato alla certificazione energetica degli edifici. L’aggiornamento citato, derivante da una serie di problemi interpretativi e criticità che hanno causato incertezza nelle categorie di tecnici, ha definito chiaramente i requisiti tecnici e professionali richiesti per diventare certificatore energetico.

Secondo quanto disposto e chiarito, possono ricoprire il ruolo di certificatore energetico i tecnici:

  • laureati in ingegneria;
  • laureati in architettura;
  • laureati in agraria;
  • laureati in scienze forestali;
  • che possiedono il diploma industriale;
  • che possiedono il diploma di geometra;
  • che possiedono il diploma di perito agrario;

Il certificatore energetico, competenze professionali

La legislazione vigente non è però univoca nell’individuazione della delimitazione delle competenze professionali. Per intenderci, nel citato decreto , si fa riferimento a due distinte categorie di “tecnici abilitati”:

  • tecnici abilitati senza necessità di frequentare corsi di formazione;
  • tecnici potenzialmente abilitati, con necessità di frequentare un corso di formazione;

Rientrano nella prima categoria di tecnici, coloro i quali soddisfano questi requisiti:

  • sono in possesso di un titolo di studio sopracitato;
  • sono iscritti all’Ordine o Collegio professionale relativo, se esistente;
  • abilitazione alla progettazione di edifici e impianti asserviti secondo quanto disposto dalle specifiche competenze attribuite dalla legislazione vigente;

In questi casi, il tecnico opera all’interno delle proprie competenze professionali (abilitazioni professionali).

Rientrano nella seconda categoria di tecnici, coloro i quali soddisfano i seguenti requisiti:

  • possiedono un titolo di studio tra quelli sopracitati;
  • abbiano un attestato di frequenza ad un corso di formazione “abilitante” e abbiano superato l’esame finale;

Certificatore Energetico e ordini professionali

È in questo caso omesso dal legislatore la necessità di appartenere ad un Ordine o Collegio professionale, in quanto, in linea di principio, essa è sostituita dalla abilitazione (alla certificazione energetica) ottenuta grazie alla frequenza e superamento del corso.

Va detto che, a complicare ulteriormente le interpretazioni, entra in causa il corso di Laurea stesso: esso può differire da un professionista all’altro in relazione al piano di studi scelto, alle abilitazioni professionali conseguite dal laureato e all’Istituto Universitario frequentato. Per questo motivo, si rimanda all’Ordine o Collegio di appartenenza la risoluzione di eventuali situazioni di dubbio caso per caso di ciascun professionista.

Cosa fa un certificatore energetico?

Il certificatore energetico ha il compito di redigere l’APE per attestare l’efficienza energetica degli edifici. Anzitutto, per poter compilare l’APE, occorre reperire i dati catastali ed effettuare un sopralluogo dell’edificio da certificare.

In caso di nuove costruzioni o grandi ristrutturazioni, prima dell’inizio dei lavori, ma in generale, qualsiasi sia il motivo di richiesta dell’APE, il certificatore riceve la nomina dal committente o dal proprietario dell’immobile. Ricevuta la nomina, il certificatore energetico procede al sopralluogo dell’immobile ricavando così i dati utili per la redazione dell’ APE attestato di prestazione energetica richiesto. I rilievi e le analisi vengono eseguiti per valutare l’efficienza e il livello degli impianti e degli infissi presenti nell’edificio.
Con l’aiuto di software appositi, il certificatore energetico opera il calcolo dell’indice di prestazione globale dell’immobile e redige un documento con le opportune raccomandazioni tecniche per migliorare il livello di prestazione energetico dell’immobile.

L’indipendenza e imparzialità del certificatore energetico

Come anticipato in precedenza, il certificatore energetico può incorrere in sanzioni che riguardano il Codice Penale. Il certificatore deve infatti garantire che non vi sia conflitto di interesse con il proprietario, con il progettista, con il direttore dei lavori o con il committente delle indagini ed analisi di cui è incaricato.
Può farlo, allegando al certificato APE un’apposita “Dichiarazione di indipendenza ed imparzialità” che attesti l’assenza di conflitto di interessi e il non coinvolgimento in nessuna fase del processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare per il quale è stato nominato. Il certificatore non deve peraltro avere rapporti di parentela fino al quarto grado con il committente.

I certificatori energetici vengono normalmente sottoposti a controlli da parte di enti preposti. Le responsabilità della certificazione energetica redatta può essere anche di diverso genere per il tecnico abilitato alla certificazione.

Responsabilità civile del certificatore energetico

Chi riceve l’incarico di certificare l’efficienza energetica di un immobile deve preoccuparsi di redigere l’APE in maniera corretta perché può andare incontro non solo a responsabilità penali, come visto nel paragrafo precedente, ma anche a responsabilità amministrative e civili.

  • Responsabilità civile del certificatore energetico: se l’APE rilasciato risulta non veritiero o falsamente redatto si può essere condannati fino ad un anno di reclusione e ricevere una multa fino a 516,00 €;
  • Responsabilità amministrative del certificatore energetico: se l’APE rilasciato risulta non veritiero, ma senza i requisiti di volontarietà e consapevolezza, il certificatore energetico può essere sanzionato con una multa pari al 70% della parcella percepita per l’incarico e/o essere sospeso in maniera temporanea dall’Ordine o Collegio professionale di appartenenza;

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  • Redazione APE Attestato di Prestazione Energetica Milano
  • Redazione delle Tabelle Millesimali
  • Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento nei Cantieri, PSC e Fascicolo Tecnico dell’Opera (FO)
  • Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
  • Servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, RSPP esterno e Piano Formativo Aziendale
  • DVR Documento Valutazione Rischi, DUVRI Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze e preparazione del Piano di Emergenza
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  • Progettazione Antincendio, presentazione SCIA Antincendio Milano e inoltro Modulistica SCIA Vigili del Fuoco

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