I serbatoi GPL sono attività soggette alla prevenzione incendi, quindi per la loro installazione e utilizzo occorre procedere con la presentazione SCIA Antincendio GPL. Tutte le attività che utilizzano e immagazzinano carburanti sono, in genere, attività soggette a controllo prevenzione incendi; richiedono quindi il rispetto di particolari prescrizioni tecniche previste da apposite normative antincendio che sono state emanate e corrette nel corso degli anni. I serbatoi GPL rientrano tra queste attività.
Tipologie di depositi e serbatoi GPL per la SCIA Antincendio GPL
Il DPR 151 del 2011, nelle prime 13 attività, elenca le principali attività che utilizzano GPL e liquidi infiammabili e quindi soggette a SCIA Antincendio GPL:
- Attività 1 – Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h:
- solo SCIA categoria C
- Attività 2 – Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa:
- SCIA categoria B: cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa tutti gli altri casi
- SCIA categoria C: tutti gli altri casi
- Attività 3 – Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:
- Attività 3a – compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3:
- SCIA categoria B: rivendite, depositi fino a 10 m3
- SCIA categoria C: impianti di riempimento, depositi oltre 10 m3
- Attività 3b – disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg:
- SCIA categoria A: depositi di GPL fino a 300 kg
- SCIA categoria B: depositi di GPL fino oltre 300 kg fino a 1000 kg e rivendite
- SCIA categoria C: depositi di GPL oltre 1000 kg
- Attività 3a – compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3:
- Attività 4 – depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi
- Attività 4a – compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3:
- SCIA categoria B: fino a 2 m3
- SCIA categoria C: oltre i 2 m3
- Attività 4b – disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 mc:
- SCIA categoria A: Depositi di GPL fino a 5 mc
- SCIA categoria B: Depositi di GPL da 5 mc fino a 13 mc
- SCIA categoria C: Depositi di GPL oltre i 13 mc
- Attività 4a – compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3:
- Attività 5 – Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m3:
- SCIA categoria B: fino a 10 m3
- SCIA categoria C: oltre i 10 m3
- Attività 6 – Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa:
- SCIA categoria A: fino a 2,4 MPa limitatament e alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8
- SCIA categoria B: oltre 2,4 MPa
- Attività 7 – Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624:
- solo SCIA categoria C
- Attività 8 – Oleodotti con diametro superiore a 100 mm tutti:
- solo SCIA categoria B
- Attività 9 – Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio:
- SCIA categoria B: fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio
- SCIA categoria C: oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio
- Attività 10 – Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3:
- SCIA categoria B: fino a 50 m3
- SCIA categoria C: oltre 50 m3
- Attività 11 – Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m3:
- SCIA categoria B: fino a 100 m3
- SCIA categoria C: oltre 100 m3
- Attività 12 – Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3:
- SCIA categoria A: liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 9 m3
- SCIA categoria B: liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 50 m3, ad eccezione di quelli indicati nella colonna A)
- SCIA categoria C: liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m3
- Attività 13 – Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori –distributori rimovibili di carburanti liquidi:
- Attività 13a – Impianti di distribuzione carburanti liquidi:
- SCIA categoria A: Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65 °C
- SCIA categoria B: Solo liquidi combustibili
- SCIA categoria C: tutti gli altri
- Attività 13b – Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi):
- solo SCIA categoria C
- Attività 13a – Impianti di distribuzione carburanti liquidi:
La SCIA Antincendio GPL, con l’introduzione del DPR 151/2011 sostituisce di fatto il CPI (Certificato di Prevenzione Incendi) che rimane in essere solo per le attività rientranti nella Categoria C.
Gli adempimenti di Prevenzione Incendi per la presentazione della SCIA Antincendio GPL
Le attività di Categoria A sono quelle individuate con basso rischio e prevedono delle procedure standardizzate. Non è prevista la valutazione del progetto; si effettuano i lavori al termini dei quali il titolare dell’attività presenta la SCIA Antincendio. Sono previsti controlli con sopralluogo a campione entro 60 gg dalla data di protocollazione della SCIA.
Le attività di Categoria B e C sono quelle individuate rispettivamente con medio ed elevato rischio e prevedono la valutazione del progetto prima dell’inizio dei lavori; ottenuto parere favorevole al progetto, si effettuano i lavori, al termini dei quali il titolare dell’attività presenta la SCIA Antincendio.
Sono previsti controlli con sopralluogo a campione entro 60 gg dalla data di protocollazione della SCIA. A differenza delle attività di categoria B, quelle incluse nella categoria C prevedono il rilascio del CPI alla fine della pratica antincendio da parte del comando dei Vigili del Fuoco. Le restanti attività prevedono invece il rilascio, su eventuale richiesta del titolare, del verbale di visita tecnica.
Chi è il titolare e responsabile della SCIA Antincendio GPL ?
Il responsabile della SCIA Antincendio GPL è il titolare dell’attività in cui esso viene installato. Se si tratta di un serbatoio GPL di uso civile il responsabile diventa l’utilizzatore dell’immobile che ne predispone l’installazione oppure l’amministratore se si tratta di un condominio. Nel caso invece il serbatoio GPL viene dato in comodato d’uso, il responsabile della SCIA Antincendio GPL sarà il titolare dell’attività installatrice.
Documenti previsti per l’avvio dell’attività
SCIA Antincendio GPL categoria A
Per depositi di capacità inferiore a 5 mc, in fase di presentazione della SCIA Antincendio GPL, occorre produrre la seguente documentazione (per le attività di Categoria A):
- attestazione a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell’impresa che ha installato il deposito GPL, della conformità dell’attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio del serbatoio GPL; tale attestazione contiene la matricola del serbatoio e i dati dell’installatore del serbatoio GPL
- la dichiarazione di installazione di cui all’artt. 7 del DM n. 37/2008;
- una planimetria con layout del deposito, redatta da un professionista o dal responsabile tecnico dell’impresa che procede all’installazione del deposito.
SCIA Antincendio GPL categoria B e C
Per depositi di capacità superiore a 5 mc, in fase di presentazione della SCIA Antincendio GPL, occorre produrre la seguente documentazione (per le attività di Categoria B e C):
- asseverazione da parte del tecnico abilitato attestante la conformità dell’opera alla regola tecnica della normativa prevenzione incendi e al progetto antincendio approvato;
- certificazioni e/o attestazioni relative agli impianti e alle attrezzature antincendio che attestino la corretta posa in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.
- attestazione ai fini della sicurezza antincendio a firma di un tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell’impresa che ha installato il deposito GPL;
- dichiarazione di installazione contenente la documentazione tecnica del serbatoio GPL, la planimetria con layout, la matricola, e i dati dell’installatore del serbatoio GPL;
- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria di Stato
In entrambi i casi, a fine attività, si presenta la SCIA tramite dichiarazione sostitutiva atto notorio.
Il fascicolo della SCIA Antincendio GPL
Il fascicolo della SCIA Antincendio GPL viene redatto in duplice copia, uno dei quali uno va consegnato al Comando dei VV.F. Il secondo resta incarico al responsabile dell’attività che li deve conservare e mantenere disponibili; per eventuali controlli sia da parte delle autorità di vigilanza (comprese le manutenzioni periodiche) che per tutta la durata della vita dell’impianto.
I controlli possono essere effettuati a campione e servono a verificare la regolarità e conformità dell’impianto alla normativa. In caso di difformità, il Comando può imporre delle specifiche prescrizioni per regolarizzare l’impianto del serbatoio GPL; oppure, in casi estremi, il divieto di continuare l’attività fino alla totale regolarizzazione.
I controlli da parte dei comandi dei Vigili del Fuoco in caso di installazione di serbatoi GPL sono molto frequenti, data appunto la natura piuttosto pericolosa della tipologia di impianti.
Rinnovo Periodico della SCIA Antincendio GPL
Le attività soggette a SCIA Antincendio GPL, come tutte le attività soggette alla prevenzione incendi, sono soggette a rinnovi periodici. Tale durata è solitamente di 5 anni, come appunto i serbatoi GPL.
All’atto del rinnovo possiamo trovarci in due casi: rinnovo senza variazioni o con aggravio della sicurezza antincendio. Nel primo caso occorre procedere con:
- la richiesta del rinnovo periodico con dichiarazione di assenza variazione alle condizioni di sicurezza antincendio;
- redazione dell’ asseverazione a firma di tecnico abilitato che attesta l’efficienza impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi;
- la dichiarazione avvenuta manutenzione per depositi con meno di 5 m3.
Nei casi invece in cui è presente un aggravio delle condizioni di sicurezza occorre ripresentare la SCIA Antincendio GPL come fosse una nuova installazione.
Qual è la sanzione se in mancanza di presentazione della SCIA Antincendio GPL?
Le sanzioni previste per la mancata presentazione o mancato rinnovo della conformità della SCIA Antincendio GPL prevedono:
- l’arresto fino ad un anno
- o una multa che va da 258 euro fino a 2.582 euro.
Se nelle certificazioni o dichiarazioni vengono dichiarate informazioni false è prevista la reclusione da tre mesi a tre anni; oltre una multa che va da 103 euro fino a 516 euro.
Di cosa si occupa il nostro studio professionale?
Lo studio tecnico Cert-Energy si occupa della gestione di pratiche e progettazione antincendio. Ci occupiamo di richieste di Parere di Conformità Vigili del Fuoco e del CPI (ex Certificato di Prevenzione Incendi).
Nello specifico ci occupiamo di:
– preparare e presentare la domanda di esame di progettazione antincendio presso il Comando Provinciale dei VV.F
– redarre la relazione tecnica, l’asseverazione antincendio, CERT-REI e la modulistica SCIA Antincendio secondo la normativa prevenzione incendi
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Milano Vigili del Fuoco
– servizio di RSPP esterno, documento valutazione rischi e valutazione rischio di incendio
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Alberghi
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Scuole
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Uffici
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Autorimessa
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Autofficina
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Impianto Fotovoltaico
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio GPL
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Centrale Termica
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Condominio
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Gruppo Elettrogeno
– Certificato Idoneità Statica e Classificazione Sismica degli Edifici