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SCIA Antincendio Uffici

SCIA Antincendio Uffici

Il DM del 22 febbraio 2006 sancisce le regole tecniche per la progettazione, costruzione ed esercizio di edifici ad uso uffici, nonché le regole base per la presentazione di una SCIA Antincendio Uffici.

Il DPR 151 del 2011 individua al numero 71 delle attività soggette alla prevenzione incendi ad uso uffici; questo con eccezione degli uffici di annessi o inseriti in reparti di lavorazione o deposito di attività industriali. Nello specifico:

  • categoria A: uffici da 300 a 500 persone
  • categoria B: uffici da 500 a 800 persone
  • categoria A: uffici con più di 800

Quando si applicano le norme antincendio uffici

La normativa antincendio uffici si applica agli uffici di nuova costruzione, ai nuovi insediamenti; oppure agli uffici già esistenti e oggetto di ristrutturazioni edilizie importanti. Il dm del 22 02 2006 individua 5 tipologie di uffici in funzione del numero di presenze:

  • tipo 1: da 26 fino a 100 presenze;
  • tipo 2: da 101 fino a 300 presenze;
  • tipo 3: da 301 fino a 500 presenze;
  • tipo 4: da 501 fino a 1000 presenze;
  • tipo 5: con oltre 1000 presenze.

Obiettivi delle norme antincendio uffici

L’obiettivo principale della sicurezza antincendio è l’incolumità delle persone e poi la tutela dei beni. Gli uffici, in ottica della prevenzione incendi uffici, devono essere progettati, adeguati e gestiti in modo da:

a) ridurre al minimo le cause di incendio
b) garantire una resistenza al fuoco REI delle strutture portanti minima da permettere il soccorso agli occupanti
c) limitare il più possibile la propagazione di un eventuale incendio all’interno degli uffici e verso gli edifici limitrofi
e) garantire la possibilità agli occupanti do abbandonare gli uffici indenni o in modo da garantire i soccorsi
f) permettere alle squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza

Se la precedente norma antincendio (dm 16 febbraio 1982) parlava di numero di addetti, l’attuale regola tecnica di prevenzione incendi uffici parla invece di “numero complessivo di persone esistenti”.

E’ prevista la deroga per le norme antincendio uffici?

Si, per gli uffici ricadenti nella categoria A la normativa antincendio uffici prevede l’istituto della deroga. Per quegli uffici che non rispettano la regola tecnica prevenzione incendi è possibile quindi chiedere la deroga. Il comando dei Vigili del fuoco esamina la domanda entro 60 giorni.

Nel caso quindi della specifica normativa antincendio uffici è prevista dunque la possibilità di richiedere la deroga nei casi un cui non sussiste l’obbligo della presentazione del progetto.

Ubicazione

La normativa antincendio uffici stabilisce che gli edifici uso uffici possono essere isolati e a destinazione mista (compatibile con le altre attività). Deve essere inoltre rispettata apposita distanza da altre attività a rischio esplosione o incendi. Possono essere ubicati a qualsiasi altezza fuori terra e fino a due piani interrati. Nei casi di locali tra -7,5 e 10 m devono essere protetti con appositi impianti antincendio. Gli edifici uso ufficio di tipo 4 (se > 18 m) e di tipo 5 devono essere isolati e ad uso uffici esclusivo (salvo attività pertinenti).

Accesso all’area

L’accesso all’area dei mezzi di soccorsi deve essere sempre garantita attraverso il rispetto dei seguenti requisiti:

– larghezza: 3,50 m;
– altezza libera: 4,00 m;
– raggio di volta: 13,00 m;
– pendenza: non superiore al 10%;
– resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull’asse anteriore, 12 sull’asse posteriore, passo 4,00 m).

Nel caso di edifici più alti di 12 m deve essere garantita la possibilità di accostamento all’edificio delle autoscale dei vigili del fuoco.

Comunicazioni

La norma antincendio stabilisce che gli uffici possono comunicare direttamente con attività annesse e non soggette a prevenzione incendi; oppure tramite filtri a prova di fumo REI 60 (o spazi scoperti) con altre attività soggette a prevenzione incendi. Per le attività di ascensori a archivi occorre sempre fare riferimento alla rispettiva regola tecnica antincendio.

Resistenza al fuoco

Le strutture e le varie compartimentazioni devono rispettare i seguenti requisiti:

– piani interrati: R e REI/EI 90;
– edifici di altezza antincendi inferiore a 24 m: R e REI/EI 60;
– edifici di altezza antincendi compresa tra 24 e 54 m: R e REI/EI 90;
– edifici di altezza antincendi oltre 54 m: R e REI/EI 120.

I singoli elementi strutturali devono inoltre rispettare i requisiti di resistenza al fuoco previsti dal DM 04 maggio 1998. Per gli edifici fino a 3 piani fuori terra sono consentite caratteristiche di resistenza al fuoco rei 30 8se compatibili con il carico di incendio).

Gli edifici devono essere opportunamente compartimentati, anche su più piani, secondo lo schema riportato nel decreto.

EMERGENZA

AFFOLLAMENTO

Il dm prevenzione incendi prevede un massimo affollamento ipotizzabile fissato in:

a) aree destinate alle attività lavorative: 0,1 pers/mq e comunque pari almeno al numero degli addetti effettivamente presenti incrementato del 20 %;
b) aree ove è previsto l’accesso del pubblico: 0,4 pers/mq;
c) spazi per riunioni, conferenze e simili: numero dei posti a sedere ed in piedi autorizzati, compresi quelli previsti per le persone con ridotte od impedite capacità motorie.

CAPACITÀ DI DEFLUSSO

Riguardo dimensionamento delle uscite, delle capacità di deflusso le norme antincendio uffici stabiliscono che queste non devono essere superiori ai seguenti valori:

a) 50 per locali con pavimento a quota compresa tra più o meno 1 m rispetto al piano di riferimento;
b) 37,5 per locali con pavimento a quota compresa tra più o meno 7,5 m rispetto al piano di riferimento;
c) 33 per locali con pavimento a quota al di sopra o al di sotto di 7,5 m rispetto al piano di riferimento.

SISTEMA DI VIE DI USCITA

Va progettato e dimensionato in funzione dell’affollamento massimo ipotizzabile e alle capacità di deflusso stabilite. Il deflusso deve essere rapido e ordinato. L’altezza dei percorsi non deve essere inferiore a 2 m. Le vie di uscite devono essere tenute sgombre e libere al passaggio. I percorsi e i gradini non devono essere sdruccevoli. Ad ogni piano deve essere previsto uno spazio calmo per rendere agevole l’esodo di persone con scarse capacità motorie. Il numero delle uscite non deve essere inferiore a due e site in posizioni contrapposte.

La lunghezza delle vie d’uscita deve essere:

  • max 45 m per raggiungere un luogo sicuro dinamico o l’esterno dell’attività
  • max 30 m per raggiungere la scala protetta

Le porte devono aprirsi nel senso dell’esodo a semplice spinta.

Le scale devono essere di tipo protetto (fino a 24 m) e a prova di fumo o esterne (oltre i 24 m).

Di cosa si occupa il nostro studio professionale?

Lo studio tecnico Cert-Energy si occupa della gestione di pratiche e progettazione antincendio. Ci occupiamo di richieste di Parere di Conformità Vigili del Fuoco e del CPI (ex Certificato di Prevenzione Incendi).

Nello specifico ci occupiamo di:
– preparare e presentare la domanda di esame di progettazione antincendio presso il Comando Provinciale dei VV.F
– redigere la relazione tecnica, l’asseverazione antincendio, CERT-REI e la modulistica SCIA Antincendio secondo la normativa prevenzione incendi
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Milano Vigili del Fuoco
– servizio di RSPP esterno, documento valutazione rischi e valutazione rischio di incendio
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Alberghi
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Scuole
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Uffici
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Autorimessa
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Autofficina
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Impianto Fotovoltaico
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio GPL
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Centrale Termica
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Condominio
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Gruppo Elettrogeno
Certificato Idoneità Statica e Classificazione Sismica degli Edifici

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