La SCIA Antincendio Scuole, rappresenta la richiesta formale che il titolare dell’attività, ovvero il Preside, inoltra ai Vigili del Fuoco per poter iniziare l’attività soggetta a SCIA. I contenuti dell’istanza di presentazione della SCIA Vigili del Fuoco sono contenuti nel DM del 26 agosto 1992. Il suo decreto attuativo è arrivato con il DM del 12 Maggio 2016:
Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica
Che dopo anni di rinvii chiude il percorso della normativa antincendio in materia di prevenzione incendi per gli edifici scolastici.
Quando presentare la SCIA Antincendio Scuole?
Il DM del 12 Maggio 2016 prevede che la presentazione della SCIA Antincendio Scuole deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2016 e dopo aver realizzato una serie di adempimenti, tra cui:
- entro 3 mesi dell’entrata in vigore del decreto, ovvero entro il 26 agosto 2016, tutte le scuole dovranno:
- adeguare gli impianto elettrici (in conformità alla legge 186 del 1968), effettuare determinati controlli periodici degli impianti e presidi se presenti e dotare l’impianto di apposito comando di sgancio a distanza
- dotarsi di sistemi di allarme acustici per la segnalazione del pericolo di incendio
- installare appositi estintori antincendio
- installare la segnaletica di sicurezza scuola
- dotarsi del Piano di Emergenza
- le scuole realizzate dopo il il DM del 26 Agosto 1992 dovranno adeguarsi alle restanti misure previste dallo stesso decreto entro e non oltre il 26 Novembre 2016 sempre attraverso la presentazione di una SCIA Antincendio Scuole
- entro 6 mesi dell’entrata in vigore del decreto, ovvero entro il 26 Novembre 2016 per le scuole già esistenti all’entrata in vigore del DM 18 Dicembre 1975:
- soddisfare la resistenza al fuoco delle strutture che separano le attività scolastiche da quelli destinati ad altri usi
- adeguarsi all’utilizzo di materiali con resistenza al fuoco come da DM del 26 giugno 1984
- adeguare le dimensioni delle uscite di sicurezza scuola dei vari piani, le vie di fuga, verificare l’affollamento massimo consentito e se necessario realizzare scale esterne, a prova di fumo o a prova di fumo interne
- dotarsi di reti idranti e impianti di rilevazione, estinzione e attivazione automatica
- per le scuole preesistenti al DM 26 Agosto 1992 e successive al DM 8 Dicembre 1975, sempre attraverso una SCIA Antincendio Scuole si dovrà
- separare i locali destinati all’attività scolastica (sale esercitazioni, laboratori, aule magna…) da quelli di diverso uso (depositi, autorimesse, servizi logistici…) come previsto dal DM del 26 Agosto 1992
Il decreto stabilisce quindi tempistiche e modalità di applicazione del DM del 26 Agosto 1992. Stabilisce inoltre quando è necessario presentare la SCIA Antincendio Scuole e quali strutture non sono soggette all’adeguamento.
Come sono suddivise temporalmente le scuole oggetto di adeguamento?
Il DM 12/05/2016 suddivide gli istituti scolastici soggetto ad adeguamento in:
- scuole preesistenti al DM 8 Dicembre 1975
- scuole preesistenti al DM 26 Agosto 1992 e successive al DM 8 Dicembre 1975
- scuole successive al DM 26 Agosto 1992
- scuole nuove
Quali scuole sono esentate?
Sono esentate dal presentare nuova SCIA Antincendio Scuola e relativo adeguamento:
- quegli edifici scolastici già in possesso di Certificato di Prevenzione Incendi valido
- quegli edifici scolastici per cui è già stata presentata la SCIA Antincendio Scuole
- quelle scuole per cui sono in corso opere di ristrutturazioni e per cui è stato presentato e ottenuta l’approvazione di un Progetto Antincendio.
Il DM del 12 Maggio 2016 si applica anche agli asili nido?
No. Gli asili nido sono comunque attività soggette a prevenzione incendi ma hanno una regola tecnica a parte.
Come sono suddivise le scuole dal DPR 151 del 2011?
Gli edifici scolastici sono attività soggette a cpi e sono indicate al numero 67 dell’Allegato I del dpr 151/2011 e sono così suddivisi:
- Categoria A: da 100 a 150 persone
- Categoria B: da 150 a 300 persone
- Categoria C: oltre 300 persone
Come sono suddivise le scuole dal DM 26 Agosto 1992?
Il Decreto suddivide le scuole in funzione dell’affollamento:
- Tipo 0: fino a 100 presenze contemporanee (alunni più personale)
- Tipo 1: oltre 100 presenza contemporanee e fino a 300
- Tipo 2: oltre 300 presenza contemporanee e fino a 500
- Tipo 3: oltre 500 presenza contemporanee e fino a 800
- Tipo 4: oltre 800 presenza contemporanee e fino a 1.200
- Tipo 5: oltre 1.200 presenza contemporanee
Quali sono le caratteristiche principali che le scuole devono rispettare?
Resistenza e Reazione al Fuoco
- accesso all’area: larghezza 3,5 metri, altezza 4 metri, raggio di volta dei mezzi vv.ff 13 metri, pendenza non superiore al 10%, resistenza al carico 20 tonnellate
- pareti di separazione da altri edifici: REI 120
- resistenza al fuoco delle strutture: REI 60 per edifici di altezza minore di 24 metri, REI 90 per altezze superiori a 24 metri
- reazione al fuoco: 50% materiali classe 1, il restante di classe 0. E’ prevista la possibilità di materiali di classe 2 in presenza di impianti di spegnimento automatico
Compartimentazione e affollamento
- compartimenti:
- 6.000 mq per edifici alti fino a 12 metri
- 6.000 mq per edifici alti da 12 metri fino a 24 metri
- 4.000 mq per edifici alti da 24 metri fino a 32 metri
- 2.000 mq per edifici alti da 32 metri fino a 54 metri
- scale: almeno 120 cm, rettilinee e con superficie di areazione superiore non inferiore a 1 mq
- affollamento:
- aule di max 26 persone
- aree destinate a servizi: persone effettive maggiorate del 20%
- refettori e palestre: densità di affollamento pari a 0,4 persone/mq
- capacità di deflusso: non superiore a 60 persone per modulo (1 modulo = 60 cm) per ogni piano e comunque non inferiore a 120 cm. Per edifici > di 3 piani le porte si calcolano sui due piani più affollati come max affollamento / capacità di deflusso
Vie d’uscita e spazi a rischio specifico
- sistemi vie di uscita (vedi deroga con lettera circolare del 30 ottobre 1996 n° 2244/4122):
- vanno dimensionate in funzione del massimo affollamento ipotizzabile e con almeno 2 uscite verso luogo sicuro
- se lo spazio frequentato da alunni e personale è distribuito su più piani deve essere presente la scala di sicurezza esterna o scala a prova di fumo
- lunghezza massima: 60 mt
- numero di vie d’uscita: almeno due ragionevolmente contrapposte
- spazi a rischio specifico (per esercitazioni, prove, sperimentazioni, laboratori, depositi, auditori, teatri, autorimesse…) strutture REI 60
- depositi solo ai piani T (max 1.000 mq), primo e secondo interrato (max 500 mq), carico di incendio max 30 Kg/mq (maggiore se presente di impianto di rilevazione e spegnimento automatico). Un estintore 21A ogni 200 mq e almeno 2 per piano
- impianti di produzione di calore e autorimesse: rifarsi alla norma tecnica di riferimenti
Impianti
- impianto elettrico di sicurezza: alimentato separatamente e autonomia maggiore di 30 minuti
- sistemi di allarme: è consentito l’uso del campanello per scuole tipo 0, 1 e 2 mentre per le altre occorre dotarsi di altoparlanti
- reti idranti: come da DM impianti del 20 dicembre 2012 occorre rete idrante a norma UNI 10779
- scuole tipo 1, 2 e 3: livello di prestazione 1
- scuole tipo 4 e 5: livello di prestazione 2
- scuole tipo 5: anche protezione esterna
- segnaletica di sicurezza: DPR 524 dell’ 08 giugno 1982 e d. lgs 493/96 per la segnaletica di sicurezza
Norme di Sicurezza per le scuole di tipo “0”
- strutture orizzontali e verticali REI 30
- impianti elettrici a norma L. 186/68
- esodo sicuro
- controllo periodico impianti antincendio e presidi antincendio
- piano di emergenza e prove di evacuazione
- vigilanza del titolare dell’attività
Norme di esercizio stabilite dal DM del 26 agosto 1992
- registro dei controlli periodici (impianti elettrici, illuminazione di sicurezza, carichi di incendio…)
- piano di emergenza
- prove di evacuazione almeno 2 volte l’anno
- controllo vie di esodo che siano sgombre e percorribili
- verifica attrezzature ed impianti di sicurezza
Procedure in caso di incendio
- attivare il Piano di Emergenza
- dare l’allarme al 115
- intercettare e togliere l’alimentazione agli impianti gas, elettrici…
- tentare l’estinzione se il principio di incendio lo consente
- procedere con l’evacuazione
Di cosa si occupa il nostro studio professionale?
Lo studio tecnico Cert-Energy si occupa della gestione di pratiche e progettazione antincendio. Ci occupiamo di richieste di Parere di Conformità Vigili del Fuoco e del CPI (ex Certificato di Prevenzione Incendi).
Nello specifico ci occupiamo di:
– preparare e presentare la domanda di esame di progettazione antincendio presso il Comando Provinciale dei VV.F
– redigere la relazione tecnica, l’asseverazione antincendio, CERT-REI e la modulistica SCIA Antincendio secondo la normativa prevenzione incendi
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Milano Vigili del Fuoco
– servizio di RSPP esterno, documento valutazione rischi e valutazione rischio di incendio
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Alberghi
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Scuole
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Uffici
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Autorimessa
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Autofficina
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Impianto Fotovoltaico
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio GPL
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Centrale Termica
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Condominio
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Gruppo Elettrogeno
– Certificato Idoneità Statica e Classificazione Sismica degli Edifici