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SCIA Antincendio - Milano

SCIA Antincendio Milano

La SCIA Antincendio, Segnalazione Certificata Inizio Attività, rappresenta la richiesta formale che il titolare dell’attività inoltra al comando dei Vigili del Fuoco per poter iniziare l’attività soggetta a CPI. I contenuti dell’istanza di presentazione della SCIA Vigili del Fuoco sono contenuti nel DM del 07 agosto 2012.

Cosa va indicato nella SCIA online?

Nella presentazione della SCIA online vanno indicate:

  • le generalità del titolare
  • la descrizione delle attività soggette a scia (prevalente e secondarie)
  • una dichiarazione da parte del titolare “di impegno all’osservanza degli obblighi connessi con l’esercizio della stessa”.

Quando presentare la SCIA

La SCIA cpi va presentata ogni qualvolta viene avviata una nuova attività soggetta a cpi oppure quando un’attività esistente viene modificata. La Segnalazione Inizio Attività Certificata Antincendio deve essere presentata dopo l’ultimazione dei lavori e prima dell’inizio dell’attività, indipendentemente dalla categoria in cui rientra. Con il vecchio procedimento, in caso di modifiche, la SCIA si presentava solo nei casi in cui le modifiche erano tali da comportare un aggravio. Ora invece la SCIA antincendio, in caso di modifica, si presenta sempre.

Quali sono i documenti da allegare alla procedura SCIA?

Nel caso in cui sia senza aggravio, occorre allegare:

  • asseverazione scia a firma del tecnico abilitato che attesta la conformità delle opere realizzate alla normativa antincendio. Nei casi di attività di categorie B e C, deve attestare anche la conformità al progetto presentato e approvato
    copia della ricevuta di approvazione del progetto antincendio. Per le attività soggette prevenzione incendi di categoria B e C
    relazione tecnica ed elaborati grafici con layout di tutto l’insediamento a firma del tecnico abilitato. Nei casi di modifiche di attività soggette a scia, il layout sarà riferito a tutta l’attività, mentre la nuova documentazione solo alla parte della attività che si va ad insediare.
  • dichiarazione scia di non aggravio a firma del tecnico abilitato
  • certificazioni scia di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi a firma del Professionista Antincendio
  • dichiarazioni di rispondenza dei prodotti dei prodotti impiegati alle prestazioni di sicurezza antincendio richieste, a firma del professionista antincendio
  • dichiarazione di conformità al DM 37/2008 di tutti gli impianti realizzati ricadenti nel decreto, rilasciata dall’impresa installatrice
  • dichiarazione di conformità di tutti gli impianti realizzati non ricadenti nel DM 37 2008, rilasciata dall’impresa installatrice e utilizzando il Mod. PIN 2.4-2012: DICH-IMP
  • dichiarazione di rispondenza di tutti gli impianti realizzati non ricadenti nel DM 37 2008 oppure realizzati senza progetto, rilasciata dal Professionista Antincendio e utilizzando il Mod. PIN 2.5-2012: CERT-IMP
  • attestazione di versamento SCIA

Il comando dei vigili del fuoco effettua una verifica SCIA?

All’atto della presentazione della SCIA il comando dei VVFF effettua una verifica formale dei documenti presentati. In caso di esito positivo del controllo viene rilasciata ricevuta scia che costituisce titolo autorizzativo all’esercizio dell’attività.
Dalla data di presentazione decorrono i 60 gg entro cui il comando può effettuare una visita (a campione per le attività rientranti nella categoria A e B).

Presentata la SCIA ai Vigili del Fuoco posso iniziare l’attività?

Una volta presentata la SCIA Vigili del Fuoco, il comando effettua una verifica formale della documentazione (senza entrare nello specifico dei contenuti). In caso di esito positivo rilascia una ricevuta. La ricevuta della richiesta SCIA rappresenta di fatto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività soggetta a prevenzione incendi.

Durata SCIA, validità SCIA

Con il precedente regolamento in materia di prevenzione incendi il CPI veniva rilasciato a seguito di un procedimento burocratico e operativo. Al termine di tale provvedimento, se andato a buon fine, veniva rilascio il Certificato di Prevenzione Incendi e l’autorizzazione ad esercitare l’attività. Ora, con la nuova normativa antincendio, la presentazione della SCIA vigili del fuoco diventa il procedimento necessario e sufficiente per iniziare l’attività (gli eventuali controlli sono successivi).

L’attuale SCIA di fatto quindi non ha una scadenza temporale definita come l’aveva prima il CPI, ovvero la validità scia è indefinita. Nel caso di assenza di modifiche negli anni occorre presentare un rinnovo periodico di Conformità Antincendio, solitamente ogni 5 anni (per alcune attività gli anni diventano 10).

Chi può presentare la SCIA Antincendio

Chi presenta la SCIA Antincendio è il titolare dell’attività soggetta a prevenzione incendi.

E’ sempre prevista la visita tecnica da parte dei VVFF dopo la presentazione della SCIA online?

No. Dopo l’entrata in vigore del DPR 151/2011, in caso di scia VVFF la visita tecnica viene effettuata a campione per le attività di categorie A e B. Per le attività soggette a scia di categoria C invece, viene sempre effettuata.

Il CPI viene sempre rilasciato dai VVFF?

No. Dopo l’entrata in vigore del DPR 151/2011, in caso di presentazione scia VVFF, il CPI non viene più rilasciato per le attività di categorie A e B. Per queste attività e su richiesta del titolare dell’attività, viene rilasciato una copia del verbale di visita tecnica. Per le attività soggette a scia di categoria C invece, viene invece rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi scia.
Ovviamente in tutti i casi, non devono essere riscontrate carenze documentali.

Cosa succede se in caso di visita tecnica da parte dei vvff vengono evidenziate delle carenze?

Nel caso in cui le carenze risultino sanabili il comando dei vvff concede dei giorni al titolare dell’attività per regolarizzare le carenze.

Rinnovo della SCIA Antincendio

Il rinnovo periodico della conformità antincendio dell’attività deve essere richiesto dal titolare dell’attività. In caso di assenza di modifiche delle condizioni di sicurezza antincendio è lo stesso titolare che rilascia la dichiarazione. E’ compito invece del tecnico antincendio esperto in materia di prevenzione incendi asseverare l’efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti per la protezione attiva antincendio e la reazione e resistenza al fuoco dei materiali (protezione passiva).

Di cosa si occupa il nostro studio professionale?

Lo studio tecnico Cert-Energy si occupa della gestione di pratiche e progettazione antincendio. Ci occupiamo di richieste di Parere di Conformità Vigili del Fuoco e del CPI (ex Certificato di Prevenzione Incendi).

Nello specifico ci occupiamo di:
– preparare e presentare la domanda di esame di progettazione antincendio presso il Comando Provinciale dei VV.F
– redigere la relazione tecnica, l’asseverazione antincendio, CERT-REI e la modulistica SCIA Antincendio secondo la normativa prevenzione incendi
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Milano Vigili del Fuoco
– servizio di RSPP esterno, documento valutazione rischi e valutazione rischio di incendio
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Alberghi
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Scuole
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Uffici
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Autorimessa
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Autofficina
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Impianto Fotovoltaico
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio GPL
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Centrale Termica
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Condominio
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Gruppo Elettrogeno
Certificato Idoneità Statica e Classificazione Sismica degli Edifici

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